I disponenti avevano istituito un trust a favore di se stessi, trasferendo al trustee vari immobili.
L'Agenzia delle Entrate pretendeva di tassare tale trasferimento con imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale anziché fissa, ma tale tesi era stata disattesa sia in primo grado che innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, sì che l'ufficio si era rivolto alla Corte di Cassazione.
La Cassazione, con l'ordinanza n°7003 dell'11 marzo 2020, ha dato però ancora una volta ragione al contribuente, ribadendo la correttezza dell'imposizione in misura fissa.
Il provvedimento, in particolare, richiama una serie di precedenti conformi (cioè Cass. n°25478/2015; Cass. n°25479/2015; Cass.n°25480/2015; Cass. n°975/2018; Cass. n°13141/2018 e Cass.n°15456/2019).
Questa ordinanza, in particolare, evidenzia quanto segue: "è illogico ritenere applicabili in misura proporzionale le imposte dovute per la trascrizione e la voltura ad atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili già al momento del conferimento dei beni in trust, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo, mentre il trasferimento definitivo di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono prendibili le imposte proporzionali - si verifica solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari".
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze