Trust Opaco e Trust Trasparente

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Trust Opaco e Trust Trasparente

Definizione di Trust Opaco e di Trust Trasparente

In un trust discrezionale il trustee ha il dovere di scegliere se effettuare o meno determinate prestazioni in favore di un beneficiario del reddito: per esempio, per fargli mantenere un certo tenore di vita ovvero per esigenze di altro tipo, come accade in un trust istituito a favore di un disabile grave per realizzare il cosiddetto Dopo di Noi).

In questi casi si parla dunque di trust opaco, cioè di un trust la cui entità delle erogazioni in favore dei beneficiari non è determinata, ma – appunto - rimessa alla discrezionalità del trustee.

Si parla, invece, di trust “trasparente quando le attribuzioni reddituali ai beneficiari sono già individuate nell’atto istitutivo del trust (si pensi al caso in cui il trustee debba erogare loro, ogni mese, una determinata somma).

Tassazione delle Attribuzioni effettuate da un Trust Opaco

Dal punto di vista fiscale, tutti i redditi prodotti da questo tipo di trust vengono tassati con l’imposta IRES, come accade per le società di capitali (si badi che il trust non è un ente, ma a tali fini fiscali esso viene trattato come se lo fosse).

Tassazione delle Attribuzioni effettuate da un Trust Trasparente

Dal punto di vista fiscale, questi flussi reddituali vengono, invece, tassati in capo ai beneficiari come redditi di costoro e scontano, pertanto, la relativa imposta sui redditi (IRPEF) in base ai loro rispettivi scaglioni di riferimento.

Osservazioni Finai: è meglio ricorrere ad un Trust Opaco o Trasparente?

Dal punto di vista sia fiscale che operativo, si osserva come il Trust Opaco appaia la soluzione preferibile per i seguenti motivi:

  • dal punto di vista fiscale, se i beneficiari hanno redditi di altra natura significativi, quelli prodotti dal trust saranno tassati quasi sempre con un’imposta più bassa (cioè in capo al trust mediante l’IRES invece che in capo ai beneficiari mediante la rispettiva IRPEF);

  • dal punto di vista operativo, eventuali creditori personali del beneficiario di reddito avranno pochissimo interesse a pignorarne la posizione beneficiaria, poiché a ben guardare in tal caso il beneficiario non è titolare di alcun credito esigibile nei confronti del trustee.

Un ulteriore accorgimento atto a ridurre il rischio di tali aggressioni consiste nel prevedere nell’atto istitutivo che il trust possa decidere non di erogare somme al beneficiario, ma di impiegarle direttamente a suo favore (ad esempio versando direttamente al venditore il prezzo necessario per l’acquisto di un bene da parte del beneficiario, scelta che spesso viene quando costui è un soggetto debole o disabile).

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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