Occorre premettere che il trust sconta l’imposta di donazione esclusivamente nel caso in cui esso attui una liberalità (esempio classico è quello del trust familiare).
Tale imposta, al contrario, non è dovuta qualora il trust sia istituito per altre finalità, per esempio per costituire una garanzia o per liquidare un cespite e soddisfare dei creditori.
Con la Circolare n.34/E del 20 ottobre 2022, finalmente allineandosi a quanto da tempo sosteneva la Cassazione, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’imposta di donazione è dovuta non già al momento dell’istituzione del trust, bensì in cui i beni vengono dal trustee trasferiti al beneficiario finale.
Ne consegue che ogni valutazione concernente l’ammontare dell’imposta (nonché il fatto se essa sia o meno dovuta) dovrà effettuarsi alla fine del trust ed alla luce del regime fiscale allora vigente.
Dopo questo cambio di orientamento, fra l’altro, non è chiaro quale sarà il destino fiscale dei trusts istituiti in precedenza, cioè nell’epoca in cui si tendeva ad applicare l’imposta al momento della stipula (clicca qui per un approfondimento sulle possibili strategie da adottare al riguardo).
La Circolare sopra menzionata, anche in questo caso finalmente allineandosi a quanto da tempo sosteneva la Cassazione, afferma che quando un trust ha ad oggetto beni immobili, il loro conferimento in trust sconta le imposte ipocatastali in misura fissa.
Anche tali imposte, dunque, dovranno essere pagate in misura proporzionale solo al momento dell’eventuale attribuzione dei beni in trust ai beneficiari finali.
Quando oggetto del fondo in trust è un immobile, è importante ricordare che le imposte sulla proprietà (IMU, TARI e così via) devono essere pagate, con il denaro in trust, dal Trustee (cfr. ad esempio Cass. n.16550/2019) e non dal trust (il quale, infatti, è considerato dalla normativa fiscale un soggetto giuridico solo ai fini delle imposte dirette).
Non è raro però, purtroppo, che tali imposte continuino ad essere pagate dal disponente (anche se costui non ricopre l’ufficio di trustee) o da altri soggetti legati a costui, il che espone al rischio che l’Agenzia delle Entrate disconosca l’esistenza del trust, ritenendolo fittiziamente interposto, cioè simulato.
Un altro importante tema è quello della possibilità per il trustee di richiedere agevolazioni prima casa qualora il beneficiario sia in possesso dei relativi requisiti.
In caso di trust opaco residente in Italia, cioè di trust nel quale il trustee discrezionalmente decide in ordine all’attribuzione ai beneficiari dei redditi prodotti dai beni in trust, tali redditi scontano l’IRES e tale imposta vede quale soggetto passivo il trust (cfr art.73 TUIR, nonché Circolari dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007, n.48/E e del 1° agosto 2011, n.38/E e del 20 ottobre 2022, n.34/E).
In questo caso, infatti, a differenza di quanto detto in precedenza, il TUIR all’art.73 soggettivizza il trust prevedendo che: “[s]ono soggetti all'imposta sul reddito delle società: … c) … i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale … residenti nel territorio dello Stato”.
Diverso, invece, è il regime fiscale delle distribuzioni a beneficiari residenti in Italia da parte di un trust opaco residente all’estero, il quale è stato espressamente disciplinato in seguito alle modifiche apportate dall’articolo 13 del Decreto Legge n.124/2019 (convertito con modificazioni nella Legge n.157/2019) agli articoli 44 e 45 del TUIR (si veda altresì la Circolare del 20 ottobre 2022, n.34/E).
Durante la vita del trust ben può accadere che più trustee si avvicendino nell’ufficio e ciò comporta il trasferimento dei beni in trust dal trustee uscente a quello subentrante.
In caso di immobili tale trasferimento, come afferma la Circolare n.34/E del 20 ottobre 2022 (che anche sotto tale profilo finalmente si allinea a quanto da tempo sosteneva la Cassazione, sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, non costituendo una manifestazione di capacità contributiva ex articolo 53 Costituzione
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze