Effetto dello "scioglimento anticipato" del trust è il trasferimento dal trustee al disponente (o, se egli è deceduto, ai suoi eredi) dei beni che ne sono oggetto, essendo venuta meno la volontà di dare esecuzione al trust.
Ciò può avvenire sia nel caso di trust revocabile (per iniziativa del solo disponente) che in quello di trust irrevocabile (in virtù di un accordo fra tutte le parti coinvolte).
Il disponente, il trustee, il guardiano ed i beneficiari di un trust familiare irrevocabile e discrezionale istituito 6 anni prima, con una durata prevista di 30 anni ed avente ad oggetto sia denaro che una quota di partecipazione in una società, decidono concordemente di scioglierlo: il trustee presenta quindi un interpello all’Agenzia dell’Entrate in merito alla tassazione che detto atto dovrà scontare.
L’istante, dopo aver elencato i vari orientamenti giurisprudenziali in tema di trust e imposte indirette (e dopo aver affermato che lo scioglimento del trust dovrebbe essere equiparato alla cessazione di un contratto per mutuo consenso ex art.1372 cc), prospetta quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate disattende questa ricostruzione e, considerando il trasferimento dei beni in trust dal trustee al disponente come una sorta di contro-donazione, ritiene applicabile tanto l’imposta sulle donazioni quanto, in misura pari al 3% complessivo, le imposte ipotecaria e catastale.
A fondamento della sua conclusione, l’Agenzia rileva quanto segue:
La soluzione prospettata dall’Agenzia non appare in alcun modo condivisibile, perché travisa l’effettiva natura dello scioglimento del trust (che è un accordo fra il disponente e gli altri soggetti coinvolti nel trust volto a porlo nel nulla) e si pone in aperto contrasto con l’art.53 Cost. che collega l’imposizione fiscale alla manifestazione di una capacità contributiva.
Non convince, infatti, l’affermazione secondo la quale il ri-trasferimento dei beni in trust dal trustee al disponente costituisce un trasferimento liberale in suo favore e realizza dunque, al tempo stesso, il presupposto impositivo dell’imposta di donazione e delle imposte proporzionali ipotecaria e catastale.
Tale affermazione, inoltre, si pone in aperto contrasto con l’orientamento maggioritario consolidatosi nella giurisprudenza della Cassazione per il quale, in presenza di un trust, l’imposta di donazione è dovuta solo al momento del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari (trasferimento che, nel caso dello scioglimento del trust, viene invece definitivamente escluso).
Occorre ad ogni modo segnalare che in casi analoghi a quello in esame e di cui mi sono occupato alcuni uffici, ponendosi in disaccordo con la suesposta tesi dell’Agenzia delle Entrate, hanno ritenuto applicabili esclusivamente le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.