Tassazione dei Redditi Corrisposti da un Trust Opaco Residente all’Estero a Beneficiari Residenti in Italia

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Tassazione dei Redditi Corrisposti da un Trust Opaco Residente all’Estero a Beneficiari Residenti in Italia

La Tassazione del Trust Opaco residente all'Estero Prima della Riforma del 2019

Occorre premettere che, in virtù dell’assetto normativo introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 (la n°296 del 27 dicembre 2006), si qualificano come trust opachi quelli i cui beneficiari possono ricevere il reddito dei beni in trust solo a seguito di una scelta discrezionale del trustee, mentre sono trust trasparenti quelli i cui beneficiari sono individuati, cioè vantano il diritto di ricevere dal trustee attribuzioni reddituali.

I redditi prodotti dai trust opachi scontano l’IRES (senza alcuna ulteriore tassazione, dunque, delle successive erogazioni ai beneficiari da parte del trustee), della quale è soggetto passivo il trust; quelli prodotti dai trust trasparenti, invece, sono imputati direttamente ai beneficiari a titolo di IRPEF come redditi di capitale, a prescindere dalla loro effettiva percezione ed in proporzione alle rispettive quote di spettanza (cfr artt.44 lettera g-sexies e 73 TUIR; Circolari dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007, n. 48/E e del 1 agosto 2011, n. 38/E).

Prima della recente riforma, dunque, il regime impositivo dei redditi prodotti da un trust opaco residente all’estero era estremamente incerto.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, aveva ritenuto di poter colmare tale lacuna normativa applicando a tale tipologia di trust l’art.44 lett. g-sexies) TUIR.

Si legge, infatti, in detta Circolare che tale soluzione evita che vengano ottenuti “indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente”.

Tale interpretazione è stata però oggetto di severe critiche, perché la norma in questione (per la quale “Sono redditi di capitale…g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti”) si riferisce evidentemente solo ai trust trasparenti (è soltanto in tale tipologia di trust, infatti, che – come detto – i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari a titolo di IRPEF).

Novità introdotte dalla Riforma

Il regime fiscale delle distribuzioni a beneficiari residenti in Italia da parte di un trust opaco residente all’estero è stato finalmente oggetto di esplicito intervento normativo con l’entrata in vigore (in data 27 ottobre 2019) dell’art.13 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni nella L.19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in G.U. il 24/12/2019, n.301), il quale ha così modificato (come risulta dalle parti evidenziate in neretto) gli artt.44 e 45 del TUIR:

  • Sono redditi di capitale…g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’ articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73”;

  • Comma 4-quater: “Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”.

Ambito di Applicazione della Nuova Disciplina Fiscale

In estrema sintesi, la nuova disciplina:

  • apparendo aver natura innovativa e non già meramente interpretativa, dovrebbe applicarsi a far tempo dal periodo d’imposta 2020 e non retroattivamente (il che parrebbe consentire ai soggetti beneficiari di presentare un’istanza di rimborso dell’imposte da essi illegittimamente pagate in precedenza - in forza della sopra menzionata Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 - sui redditi prodotti da trust opachi residenti all’estero);

  • si applica non a qualunque trust opaco residente all’estero, ma solo ai trust opachi residenti in Stati e territori a fiscalità privilegiata (fra i quali parrebbero non figurare, visto il rinvio operato all’art.47-bis - gli Stati facente parte dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo);

  • si applica ai trust stabiliti in detti Stati e territori, cioè nei quali la residenza del trustee è ivi ubicata.

Osservazioni Finali

Ne consegue, altresì, che per i trust opachi residenti al di fuori delle suddette zone territoriali dovrebbe continuare a valere il principio (disatteso però – come si è detto – dalla Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010) della non tassabilità dei redditi direttamente in capo ai beneficiari.

Avv.Saverio Bartoli, Firenze

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