L’ufficio di trustee può essere ricoperto sia da una persona fisica (solitamente un familiare del disponente o un professionista di sua fiducia), che da una persona giuridica (spesso una società fiduciaria abilitata a svolgere la funzione di trust company).
Nel corso della vita di un trust (che spesso è di durata non breve) ben può accadere che il trustee cessi dall’ufficio (per revoca; per dimissioni; per morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica trustee; per cancellazione dal registro delle imprese, fallimento o ingresso in altra procedura concorsuale della società trustee).
In tutti questi casi, dunque, dovrà essere nominato un nuovo trustee, che diverrà titolare del trust fund in luogo del trustee cessato: occorre dunque chiedersi come verrà tassato tale trasferimento, specialmente quando esso ha ad oggetto dei beni immobili.
Il trasferimento del trust fund al nuovo trustee, evidentemente, non costituisce una liberalità.
Non è infatti in alcun modo sostenibile che vi sia alcun intento liberale in capo al trustee uscente, verificandosi un mero avvicendamento nell’ufficio gestorio di trustee: detto trasferimento non dovrebbe dunque risultare soggetto all’imposta sulle donazioni (e per le stesse ragioni non viene in questione, se il trustee in carica è deceduto, l’imposta sulle successioni)..
Se dunque, sotto tale aspetto, il trasferimento in esame non è fiscalmente oneroso, occorre porsi il problema delle Imposte Ipotecaria e Catastale.
Nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto immobili, l’Agenzia delle Entrate ritiene che siano dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, come risulta da due circolari:
La tesi dell’Agenzia è stata, però, disattesa sia da una pronunzia di merito (cfr Comm.Trib.Prov.Milano 21/4/2015) che, soprattutto, dalla Cassazione (cfr Cass. n°975/2018), la quale ha giustamente affermato che le imposte ipotecarie e catastali sul trasferimento sono dovute in misura fissa, non essendovi un effettivo trasferimento di ricchezza.
In tale sentenza, infatti, si legge che: “…l'atto si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell'imposta di registro, prima mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. Il trasferimento dei beni al trustee avviene, infatti, a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest'ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del trust, per cui l'intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea”; “…l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa (art.1 del D.Lgs. n. 347 del 1990 e 4 dell'allegata tariffa, quanto all'ipotecaria; art. 10, comma 2, del D.Lgs. cit., quanto alla catastale)” .
La tesi accolta dalla giurisprudenza non è ancora stata recepita dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate, la quale, in caso di trasferimento di beni immobili, continua a tassare il trasferimento dei beni dal trustee uscente a quello subentrante applicando le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Le conseguenze fiscali di questa (errata) impostazione sono estremamente penalizzanti e, di conseguenza, non lasciano al contribuente altra via che quella del ricorso alle Commissioni Tributarie.
Esistono, ad ogni modo, vari accorgimenti che consentono di prevenire il rischio che ciò accada.
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze