Il guardiano del trust è quel soggetto individuato nell’atto istitutivo dal disponente (e diverso dal trustee) ed al quale sono solitamente conferiti vari poteri di controllo sull’attività amministrativa del trustee. A costui, infatti, potranno essere affidati numerosi e penetranti poteri di controllo, fino a prevedere, per esempio, la sua necessaria autorizzazione per il compimento di determinati atti di straordinaria amministrazione.
Il ruolo di guardiano, il quale svolge il proprio incarico nel superiore interesse dei beneficiari, è ricoperto dal disponente stesso ovvero da un soggetto che gode della sua fiducia (può trattarsi quindi di un familiare, di un amico oppure di un professionista di fiducia).
Il contenuto e l’estensione di detti poteri di controllo può essere configurato nel modo più vario dal disponente, il quale può giungere fino al punto di prevedere che talune delle attività di straordinaria amministrazione del trustee debbano essere previamente autorizzate dal Guardiano.
Nell’atto istitutivo di trust, inoltre, si potrà prevedere che il guardiano abbia il potere:
L’ufficio di Guardiano, si badi, a differenza di quanto può affermarsi per quello di trustee, non è indispensabile ai fini dell’esistenza di un trust con beneficiari (la sua presenza è, invece obbligatoria in un trust “di scopo”, cioè privo di beneficiari individuati).
Pare comunque evidente che la presenza di un Guardiano sia raccomandabile, in quanto essa costituisce, per il disponente, una garanzia ulteriore in ordine al rispetto, da parte del trustee, delle prescrizioni contenute nell’atto istitutivo.
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze