Il Tribunale di Firenze, con una recentissima sentenza dello scorso mese di febbraio, si è pronunciato (a quanto consta per la prima volta in Italia) su un’azione promossa dal beneficiario di un trust ormai giunto alla sua fine contro il trustee che si rifiutava di trasferirgli i beni in trust.
Questa pronuncia (vedi sotto per conoscere i fatti di causa) fa proprio il diffuso orientamento dottrinale secondo cui, essendo l’obbligo di trasferimento dei beni dal trustee al beneficiario finale nascente da un atto istitutivo di trust equiparabile all’obbligo a contrarre nascente da un contratto preliminare di vendita, il beneficiario finale può ovviare all’eventuale rifiuto del trustee di trasferire i beni in trust promovendo un giudizio volto a conseguire una sentenza che dispone coattivamente detto trasferimento.
La soluzione in esame appare decisamente preferibile rispetto a quella prevedente la revoca del trustee e la nomina, in sua vece, di un altro trustee che sia, invece, disposto a trasferire i beni ai beneficiari finali.
Tale seconda soluzione, infatti, pone i seguenti problemi operativi:
non sempre i meccanismi di nomina e di revoca del trustee sono regolati in modo corretto dall’atto istitutivo;
non è pacifico che un giudice, sia esso italiano ovvero straniero, possa provvedere alla revoca e/o alla nomina di un trustee di un trust interno;
secondo un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non condivisibile (ma che, comunque, costringerebbe ad avviare un contenzioso tributario), il trasferimento dei beni dal trustee uscente a quello subentrante sconta, laddove esso abbia ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale nella complessiva misura del 3% del valore catastale dei medesimi.
La sentenza in esame appare del tutto condivisibile, in quanto permette al beneficiario di ovviare al comportamento inadempiente del trustee e di divenire proprietario dei beni in trust nonostante il rifiuto di collaborare di costui.
Una quindicina di anni fa, Tizio aveva istituito il trust Alfa, destinato a durare fino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età da parte del nipote Sempronio.
Tizio aveva nominato quale trustee il figlio Caio e, quanto ai beneficiari finali, aveva così disposto:
“Sono Beneficiari Finali:
Nel caso in cui il disponente Tizio venga meno prima della scadenza della durata del Trust, Beneficiario Finale sarà il solo Sempronio”.
Sempronio aveva compiuto 25 anni d’età e, poiché Tizio era già deceduto da alcuni anni:
il trust era giunto a scadenza;
in base alla suddetta clausola, Sempronio era l’unico beneficiario finale.
Il trustee Caio, però, si rifiutava – nonostante i reiterati solleciti - di trasferire a Sempronio i beni in trust (trattavasi di una quota di partecipazione alla società Beta, pari al 99% del capitale della stessa).
Tanto premesso, il beneficiario finale Sempronio ha promosso contro il trustee Caio un giudizio volto ad ottenere, ex art.2932 cc, una sentenza recante il trasferimento coattivo in suo favore della suddetta partecipazione sociale.
Il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda di Sempronio, così argomentando: “poiché è pacifico che il trust è costituito dal 99% della quota della società Beta, la suddetta partecipazione va quindi trasferita a parte attrice … per tali motivi…il Tribunale ordinario di Firenze…, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta: 1) visto l’art. 2932 c.c., TRASFERISCE a Sempronio il 99% del capitale sociale della società Beta, già intestato a Caio in qualità di trustee”.
questioni aperte sulla nomina giudiziale del trustee;
cosa fare quando il trustee infedele aliena un bene oggetto del trust;
il trustee può commettere il reato di appropriazione indebita?;
la definizione di trustee delle sue funzioni;
la definizione di guardiano ed il suo importante ruolo di vigilanza e di controllo sull'operato del trustee;
la definizione di beneficiario del reddito e beneficiario finale.