Molto spesso gli atti istitutivi di trust interni prevedono che, in caso di cessazione dall'ufficio del soggetto trustee, il nuovo trustee sarà nominato dal giudice di un certo Tribunale.
Una clausola del genere, però, rischia di causare la paralisi dell'amministrazione del trust, poiché non è affatto pacifico se un giudice italiano possa o meno emettere un provvedimento di nomina del trustee: vanno segnalati infatti casi non sporadici in cui il giudice si è rifiutato di procedere alla nomina, ritenendosi privo di tale potere a causa dell'inesistenza, nel nostro ordinamento, di una norma che lo preveda.
Il problema in esame non parrebbe, inoltre, poter essere aggirato predisponendo una clausola (anch'essa assai diffusa nella prassi) secondo la quale, se il giudice italiano si rifiuterà di nominare il trustee, vi provvederà il giudice dello Stato straniero la cui legge regola il trust (ad esempio: il giudice inglese).
Se è vero, infatti, che nelle giurisdizioni di common law la nomina giudiziale del trustee è un evento del tutto normale, occorre tener presente che tale provvedimento del giudice straniero potrebbe essere affetto da nullità.
La competenza ad emettere provvedimenti che (come la nomina del trustee) consentono il funzionamento di un trust interno e, dunque, tutelano gli interessi di beneficiari italiani e residenti in Italia parrebbe infatti spettare, inderogabilmente, al giudice italiano del luogo in cui tali beneficiari si trovano e non ad un giudice straniero.
E' pertanto consigliabile non utilizzare clausole come quelle in commento e predisporre, nell'atto istitutivo, dei meccanismi di nomina del trustee che evitino l'eventuale intervento del giudice.