La questione della revoca del trustee o del guardiano per giusta causa è assai controversa.
L'impostazione che appare corretta (perché è conforme a quella fatta propria dalla giurisprudenza inglese e, dunque, ai principii del diritto dei trust) è quella che nega l'esigenza di una giusta causa (cioè di un grave inadempimento) per revocare il trustee o il guardiano, poiché si tratta di incarichi con una forte connotazione fiduciaria.
Non parrebbe, dunque, possibile estendere ad essi i principii che valgono, ad esempio, per la revoca di un mandatario in rem propriam, la quale è infatti inefficace in mancanza di una giusta causa (cfr art.1723 secondo comma cc).
L'irrilevanza della giusta causa ai fini della revoca del trustee o del guardiano dovrebbe condurre, altresì, ad escludere che, in sua assenza, il soggetto revocato possa chiedere un risarcimento del danno (ad esempio perché tale revoca gli ha impedito di incassare ulteriori compensi per il suo ufficio).
La suddetta connotazione fiduciaria degli incarichi in esame, infatti, parrebbe rendere non estendibili ad essi i principii che valgono, ad esempio, per la revoca dell'amministratore di una società di capitali, la quale è infatti efficace a prescindere dall'esistenza di una giusta causa ma, in sua assenza, fa insorgere pretese risarcitorie in capo all'amministratore revocato (cfr art.2383 terzo comma cc).
I precedenti giurisprudenziali in tema di revoca del trustee o del guardiano per giusta causaoffrono un quadro estremamente incerto, come risulta da questa breve rassegna.
Trib. Napoli del 13/3/2012, ad esempio, ha respinto l'istanza di revoca di un trustee per mancanza di giusta causa.
Analoga è l'impostazione di Trib. Milano del 10/7/2007, per il quale la revoca di un guardiano senza giusta causa è illegittima e se ne può, dunque, inibire l’efficacia con un provvedimento urgente ex art.700 cpc.
Opposta risulta, invece, l'opinione di Trib. Napoli del 18/2/2014, il quale esclude la necessità di una giusta causa per revocare un trustee, ritenendo sufficiente il subentrare di una semplice sfiducia nei suoi confronti.
Esprime un punto di vista analogo Trib. Genova 5/6/2017. In quel caso, infatti, un trustee che i beneficiari del trust avevano revocato e sostituito con un altro soggetto si era rivolto al giudice per ottenere un provvedimento urgente ex art.700 cpc che impedisse al nuovo trustee di operare, adducendo che la revoca suddetta era priva di giusta causa.
Il giudice ha, però, respinto tale istanza, precisando che la sussistenza o meno di una giusta causa è irrilevante, poiché nel secondo caso il trustee avrà eventualmente solo il diritto al risarcimento dei danni.
E' noto che, se una questione giuridica è controversa, vi sono elevate possibilità che essa sia fonte di liti giudiziarie, le quali rischiano di esporre un trust ad una paralisi operativa.
Per prevenire un siffatto inconveniente, dunque, sarebbe auspicabile che le clausole dell'atto istitutivo concernenti la revoca del trustee o del guardiano fossero redatte con maggiore attenzione, non solo evitando di menzionare (come purtroppo accade assai spesso) l'esigenza di una giusta causa, ma anche facendo ricorso ad ulteriori accorgimenti.
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze