Trust e Protezione Patrimoniale

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Trust e Protezione Patrimoniale

Il Trust: uno Strumento per la Protezione Patrimoniale

Il trust è un negozio destinatorio che può essere istituito dal disponente per le finalità più varie: per compiere una liberalità, per garantire un debito, per adempiere agli obblighi familiari e così via.

Effetto della costituzione di un trust è quello della creazione di un meccanismo di protezione patrimoniale (denominato “separazione patrimoniale”), le cui principali conseguenze sono:

  • la creazione di un particolare regime di amministrazione dei beni destinati;

  • la selezione del ceto creditorio.

Dal momento della stipula di atto istiutivo di trust, in altri termini:

  • i beni destinati devono essere amministrati dal trustee in conformità a quanto previsto nell’atto istitutivo;

  • i creditori personali del disponente, del trustee e del beneficiario non possono aggredire i beni destinati, salva la possibilità per i creditori del disponente di agire in revocatoria oppure, se il trust è a titolo gratuito - come accade nel caso in cui esso attui una liberalità - di pignorarne direttamente i beni ai sensi dell’articolo 2929-bis del Codice Civile.

Il Trust Discrezionale: Definizione e Vantaggi

A tale inconveniente può, però, ovviarsi facendo ricorso ad un trust discrezionale, nel quale cioè al trustee è attribuito il potere di decidere se ed in quale misura avvantaggiare il beneficiario; in tal caso, infatti, la posizione beneficiaria finisce per essere di fatto inaggredibile dal creditore del beneficiario, poiché quest’ultimo non è titolare di un credito esigibile nei confronti del trustee.

Un ulteriore accorgimento atto a ridurre il rischio di tali aggressioni consiste nel prevedere nell’atto istitutivo che il trust possa decidere non di erogare somme al beneficiario, ma di impiegarle direttamente a suo favore (ad esempio versando direttamente al venditore il prezzo necessario per l’acquisto di un bene da parte del beneficiario).

Come opera la Separazione Patrimoniale prodotta dal Trust?

Il pagamento dei debiti sorti dall’amministrazione del trust - e dunque il concreto operare di tale separazione patrimoniale – sono, inoltre, diversamente disciplinati a seconda della legge regolatrice scelta dal disponente.

Nella prassi accade assai frequentemente che un trust sia regolato da una legge regolatrice per la quale il trustee risponderà personalmente (cioè anche con i suoi beni personali) di tali debiti.

Vi sono, tuttavia, altre leggi regolatrici facendo uso delle quali è possibile ottenere una separazione patrimoniale cosiddetta “bilaterale o perfetta”, poiché esse prevedono che dei debiti del trust rispondano esclusivamente i beni destinati.

Va altresì precisato che i creditori personali del beneficiario, se pure non possono – come detto - aggredire i beni destinati, ben possono pignorare i diritti a costui attribuiti dall’atto istitutivo (si pensi al suo diritto di ricevere dal trustee determinate somme).

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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