Nell’atto istitutivo di un trust si dovrà aver cura di nominare sia i soggetti destinati a godere delle utilità dei beni in trust durante la sua vigenza (costoro sono detti, convenzionalmente, “beneficiari di reddito”), sia i soggetti cui i beni in trust dovranno essere attribuiti alla fine di esso (costoro sono detti “beneficiari finali”).
Ne discende, inoltre, l’opportunità di disciplinare in modo chiaro come dovranno essere amministrati il capitale ed il reddito prodotto dal trust (per esempio stabilire se il reddito non distribuito diventi capitale e in caso affermativo, con che modalità, oppure stabilire che parte del capitale può essere distribuita ai beneficiari del reddito a determinate condizioni e quali).
Più precisamente, i beneficiari di reddito sono coloro nei confronti dei quali verranno, appunto, erogati i redditi prodotti dal trust.
In questo senso si parlerà di trust opaco, nel caso in cui l’importo di tali erogazioni sia discrezionalmente deciso dal trustee, oppure di trust trasparente nel caso in cui esso sia già previsto nell’atto istitutivo.
La differenza assume rilievo dal punto di vista non solo civilistico (nel caso del trust opaco, infatti, appare più difficile, per i creditori personali del beneficiario, pignorare o sequestrare il suo diritto), ma anche fiscale, in quanto:
se il trust è opaco, i beneficiari non pagheranno imposte sulle somme di denaro ricevute, in quanto sui redditi prodotti da un trust siffatto si applica l’IRES.
se il trust è trasparente, invece, tali erogazioni andranno ad integrare il reddito del beneficiario e di conseguenza sconteranno la relativa imposta IRPEF (le cui aliquote, si osserva, sono quasi sempre superiori a quella prevista per l’IRES).
I beneficiari finali sono coloro ai quali saranno assegnati i beni oggetto del trust alla sua scadenza.
Tali beni spesso non coincideranno con quelli inizialmente conferiti dal disponente, ma saranno il risultato dell’amministrazione del trust. Questo avviene perché nel caso del trust (a differenza di quanto accade nell’atto di destinazione di cui all’art.2645-ter cc) qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica può essere oggetto del negozio (si pensi al caso di un conferimento iniziale di denaro, utilizzando il quale il trustee acquista un appartamento).
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze
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