Accade spesso, specialmente nei trust familiari, che uno o più beneficiari siano minorenni.
Si pensi al caso i cui Tizio, coniugato con Tizia e padre di due figli minori, istituisca a favore di costoro un trust avente ad oggetto alcuni suoi immobili, del quale è trustee l'amico Sempronio e guardiano l'avvocato Mevio.
Occorre dunque chiedersi se ed in quali casi il compimento di atti inerenti al trust richieda l'autorizzazione del giudice.
Si ritiene che la posizione beneficiaria venga acquistata automaticamente per effetto dell'istituzione del trust che la prevede, senza necessità di un'accettazione del beneficiario (si tratta, del resto, di una modalità di acquisto già nota al nostro diritto: si pensi al legato o al contratto a favore di terzo).
A prima vista, dunque, tale accettazione parrebbe superflua.
In realtà non è così, perché in qualunque momento il beneficiario può rinunziare alla posizione beneficiaria attribuitagli e se ciò accade il programma destinatorio predisposto dal disponente viene vanificato.
E' per evitare ciò che l'accettazione della posizione beneficiaria è assai opportuna: essa, infatti, consolida e rende definitivo l'acquisto di essa da parte del beneficiario, impedendogli una successiva rinunzia alla medesima (la stessa cosa, del resto, accade per l'accettazione del legato e per l'accettazione del contratto a favore di terzo).
Detto questo, occorre chiedersi se tale accettazione, nel caso del beneficiario minore, richieda o no l'autorizzazione del giudice.
La risposta varia a seconda del contenuto della posizione beneficiaria.
Se ad esempio il trust attribuisce ai minori solo il diritto di ricevere periodiche erogazioni di denaro finalizzate al loro mantenimento, non occorre l'autorizzazione del giudice perché accettare una siffatta posizione beneficiaria è un atto di ordinaria amministrazione (si tratta, insomma, di un atto che non li espone a rischio alcuno da un punto di vista patrimoniale e che, anzi, arreca a costoro solo vantaggi).
Se invece il trust attribuisce ai minori il diritto di ricevere dal trustee, alla fine del trust, la proprietà dell'immobile l'autorizzazione del giudice occorre perché, in questo caso, l'accettazione mira a far loro conseguire un incremento patrimoniale a titolo di donazione indiretta: si tratta, dunque, di un atto di straordinaria amministrazione.
E' evidente, inoltre, che l'accettazione non può essere effettuata personalmente dai beneficiari minori, ma da chi riveste il ruolo di loro legale rappresentante.
Legali rappresentanti di un minore sono, di regola, i suoi genitori, ma occorre considerare che, nell'esempio fatto, si tratta di accettare una donazione indiretta effettuata da uno di costoro (il padre Tizio, disponente): si pone dunque il problema se Tizio e sua moglie Tizia siano o meno, rispetto a tale accettazione, in conflitto d'interessi con i loro figli minori beneficiari del trust.
In questo caso, secondo la tesi nettamente dominante, per procedere alla vendita il trustee Sempronio non deve richiedere alcuna autorizzazione giudiziale: l'immobile in trust, infatti, appartiene a lui (glielo ha infatti trasferito, a suo tempo, il disponente Tizio) e non ai beneficiari minori.
Il controllo della regolarità del suo operato sarà, semmai, svolto dal guardiano Mevio, il quale farà uso dei poteri attribuitigli nell'atto istitutivo da Tizio: potrà trattarsi di poteri meramente consultivi ovvero di poteri di veto. In quest'ultimo caso, quindi, il trustee potrà procedere alla vendita solo previo consenso del guardiano.
In questo caso per procedere a tale trasferimento non occorre alcuna autorizzazione giudiziale: il trustee, infatti, altro non fa se non eseguire la prestazione cui egli è tenuto nei confronti dei minori e questi ultimi già a suo tempo (come si è visto trattando della prima ipotesi) si sono fatti autorizzare ad acquisire il diritto di ricevere detta prestazione.
Il discorso naturalmente cambia se, quando giunge la fine del trust, i minori non hanno ancora accettato un siffatto diritto: in tal caso, infatti, occorrerà farsi autorizzare dal giudice ad accettarlo ed a ricevere l'immobile, per le stesse ragioni esposte quando si è esaminata la prima ipotesi.
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze