Tizia istituisce nel 2021 il trust interno Alfa, nominando trustee Mevio.
Il trust è destinato a durare per un periodo non breve e ne sono beneficiari il figlio della disponente (Caio) o, in sua mancanza, la moglie di costui (Sempronia) o, in sua mancanza, la Fondazione Beta.
Nel 2022 Tizia, proprietaria di numerosi immobili ubicati in Italia, muore e nel suo testamento nomina erede universale il trust Alfa.
La risposta ad interpello N°90 in data 11 aprile 2024
Il trustee Mevio chiede pertanto all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione ed al trattamento fiscale della fattispecie.
Ad avviso dell'istante:
- dovendosi estendere al trasferimento mortis causa dal disponente al trustee le conclusioni contenute nella circolare n°34 del 2022 per il trasferimento mediante atto fra vivi, non è dovuta l'imposta di successione e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, non verificandosi alcun trasferimento di ricchezza (l'imposta di successione sarà infatti dovuta, unitamente alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, solo quando il trustee trasferirà gli immobili ai beneficiari); con il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa
- la dichiarazione di successione può essere presentata dal trustee in modalità cartacea presso l'Ufficio competente in base all'ultimo domicilio del de cuius (come indicato nella FAQ del 5 aprile 2023), poiché egli non può considerarsi erede della disponente e risulta impossibile il suo invio con modalità telematica con il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello in esame, aderisce alle tesi dell'istante.
La circolare n°34 del 2022 non si occupa dell'ipotesi del trasferimento mortis causa dal disponente al trustee, ma solo del trasferimento con atto fra vivi.
Con la risposta ad interpello in esame, dunque, si ovvia a tale lacuna, escludendo fra l'altro che il trustee possa in tali casi considerarsi erede del disponente (su tale rilevante questione esistono precedenti pronunzie tributarie di segno contrastante, mentre non vi sono pronunzie civilistiche).
L'Agenzia delle entrate non si occupa invece di un'altra rilevante questione (né potrebbe essere diversamente, dovendo essa individuare il trattamento fiscale di un negozio e non sindacarne la validità o meno).
La de cuius Tizia, come si è visto, nel suo testamento ha nominato erede universale il trust Alfa, cioè un soggetto giuridico pacificamente inesistente (numerose sentenze della Cassazione, infatti, escludono che il trust sia un soggetto).
Tale nomina potrebbe pertanto essere nulla (vi sono del resto già alcune pronunzie di merito per le quali è nullo il negozio concluso con un trust) e, ove detta nullità venisse dichiarata, si aprirebbe la successione legittima di Tizia e dunque ne diverrebbe erede universale il figlio Caio.
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze