Esempio: Tizio, essendo debitore di Caio, istituisce un trust avente ad oggetto un immobile, prevedendo che il trustee dovrà alienarlo al miglior prezzo possibile per poi distribuirne il ricavato a Caio fino a concorrenza del suo credito, mentre l'eventuale residuo sarà ritrasferito al disponente.
Esempio: Tizio, essendo debitore di Caio, istituisce un trust avente ad oggetto un immobile, prevedendo che il trustee - nel caso in cui Tizio non riesca ad estinguere il suo debito entro due anni, dovrà alienarlo al miglior prezzo possibile per poi distribuirne il ricavato a Caio fino a concorrenza del suo credito, mentre l'eventuale residuo sarà ritrasferito al disponente.
Secondo la circolare essi sono "trust di scopo", cioè senza beneficiari. Si tratta, però, di un'affermazione errata, perché nei trust in esame i beneficiari sono i creditori cui spetterà il ricavato dell'alienazione del bene in trust.
La circolare, inoltre, finalmente recependo la ormai consolidata tesi della Cassazione, esclude che a trust del genere possa applicarsi l'imposta di donazione, poiché essi non determinano alcun arricchimento in capo al trustee, né in capo ai creditori-beneficiari (i quali, infatti, semplicemente ricevono quanto loro spetta) e precisando che "si tratterà di individuare e tassare gli atti traslativi propriamente detti (che sono quelli di liquidazione del patrimonio immobiliare di cui il trust sia stato dotato)".
La circolare precisa poi che potrà applicarsi l'imposta di donazione solo se il trust preveda l'assegnazione dell'eventuale residuo della liquidazione non allo stesso disponente, ma ad un terzo.
Si tratta, però, di un'affermazione da rimeditare laddove il disponente sia una società ed il residuo della liquidazione debba spettare ai soci di essa.
La circolare, infine , sottopone il trust di garanzia alla tassazione prevista per la costituzione di garanzie reali, cioè all’imposta di registro "nella misura dello 0,50 per cento assumendo quale base imponibile la somma garantita" (circostanza, questa, che consiglia di privilegiare l'utilizzo invece del trust liquidatorio e dunque di predisporre con attenzione le relative clausole).
Preme evidenziare che, da un punto di vista civilistico, la costituzione di una garanzia reale non appare assimilabile a quella di un trust di garanzia: nel primo caso, infatti, il bene oggetto di garanzia reale essendo fonte - per il creditore che ne è titolare - di un diritto di prelazione sul ricavato della sua alienazione, non preclude il pignoramento del medesimo da parte di altri creditori, mentre nel secondo caso i beni in trust sono destinati a soddisfare soltanto i creditori beneficiari.