Trust Testamentario: una Buona Idea?

Contattaci per maggiori informazioni
Trust Testamentario: una Buona Idea?

Definizione di Trust Testamentario

Nel trust testamentario (talvolta chiamato trust istituito mortis causa) il disponente istituisce un trust per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere, individuandone il trustee. Capita spesso che questa tipologia di trust sia chiamata anche trust successorio, anche se le prime due diciture appaiono più corrette.

È evidente che in questi casi il disponente ha il vantaggio di gestire liberamente i suoi beni finché in vita e così di posticipare al momento della sua morte l’imposizione del vincolo di destinazione.

È soltanto in questo secondo momento, infatti, che i beni saranno trasferiti ad un terzo gestore che li amministrerà conformemente al vincolo di destinazione previsto nel testamento del disponente.

Quali sono i Vantaggi della Stipula di un Trust Testamentario?

Per tutti i motivi sin qui esposti, l’istituzione di un trust testamentario appare estremamente appetibile, in quanto evita il trauma” causato dal necessario spossessamento (e dunque dalla perdita di controllo) dei beni destinati da parte del disponente, i quali, in un atto di trust tra vivi o sono trasferiti ad un terzo gestore, oppure, nel caso del trust autodichiarato, sono sì amministrati dallo stesso disponente, ma non più liberamente, bensì in conformità al programma destinatorio loro impresso.

Focus: Questioni Aperte in Tema di Trust Testamentario

Ancora oggi, tuttavia, la scelta di un trust testamentario comporta l’insorgere di numerosi problemi, che troppo spesso vengono trascurati e che dovrebbero, piuttosto, indurre a privilegiare l’opzione per il trust stipulato con atto fra vivi.

Vi sono, infatti, una serie di problematiche legate al trust testamentario che devono essere prese in serie considerazione poiché, a mero titolo esemplificativo:

  1. non è chiara la natura dell'attribuzione mortis causa al trustee (in altre parole, non è chiaro se questi sia un erede o un legatario, oppure qualcosa di differente, con notevoli ricadute dal punto di vista sia civilistico che fiscale);

  2. un siffatto trust potrebbe violare il divieto di rendite successive sancito dall’articolo 698 del Codice Civile (si pensi al caso in cui il disponente-testatore abbia nominato beneficiario di reddito Tizio per tutta la sua vita, dopo la sua morte Caio, e così via); 

  3. un siffatto trust potrebbe comportare la costituzione di pesi o condizioni sulla quota di legittima, in violazione del divieto di cui all’articolo 549 del Codice Civile.

Tutte queste assai controverse tematiche, che possono seriamente incidere sulla validità del trust testamentario, dovranno pertanto essere attentamente tenute in considerazione prima della stipula di un atto siffatto. Si rischia, altrimenti, che eventuali soggetti non interessati a quanto previsto dal disponente-testatore lo impugnino con buone probabilità di successo.

Osservazioni Finali

Pare opportuno osservare, infine, come i medesimi risultati si possano raggiungere mediante la costituzione di un trust istituito per atto tra vivi.

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

Può interessarti anche:

Contattaci

Informato ai sensi dell’informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il/la Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, per gestire la presente richiesta di informazioni.