Trust Testamentario: Peso Vietato sulla Legittima?

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Trust Testamentario: Peso Vietato sulla Legittima?

Trust e Lesione di Legittima

L'istituzione di un trust testamentario a favore di soggetti legittimari del disponente deve ssere attentamente ponderata, non potendosi trascurare la presenza, nel nostro ordinamento, di una norma come l'art.549 cc.

Valga l'Esempio di Trust Testamentario che Segue

Tizio, vedovo ed ormai molto anziano, è proprietario di due immobili di pari valore e di notevole pregio artistico.

Dopo aver donato uno dei due immobili al figlio Caio in occasione delle nozze di costui, egli intende far pervenire dopo la sua morte l'altro immobile al figlio Sempronio, affetto da ludopatia.

Poiché, in ragione di ciò, Tizio ha serie perplessità sulla capacità di Sempronio di gestire l'immobile in modo adeguato, egli decide di costituire un trust testamentario di durata ventennale e così strutturato:

  1. ne sarà trustee la trust company Alfa s.p.a.;

  2. ne sarà beneficiario del reddito Sempronio;

  3. Sempronio ne sarà anche beneficiario finale, ma a condizione che alla scadenza del trust egli risulti, essendosi sottoposto alle cure del caso, clinicamente guarito dalla sua patologia.

Considerazioni sulla Suddetta Clausola di Trust Testamentario

La disposizione sub c) dovrebbe fare, però, i conti con il sopra citato art.549 cc, secondo il quale: “Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari”.

Ne consegue che il trust testamentario in esame potrebbe essere affetto da nullità per la porzione del bene immobile necessaria ad integrare la legittima di Sempronio, costituendo esso - appunto - un peso vietato da detta norma.

Un problema del genere non si porrebbe, invece, qualora Tizio decidesse di istituire un trust inter vivos con le medesime caratteristiche, poiché l'art.549 cc è applicabile solo al testamento.

Preferibilità del Trust per atto tra Vivi al Trust Testamentario

E' questa un'ulteriore ragione pre ritenere preferibile la costituzione di un trust inter vivos rispetto a quello testamentario.

Nei due precedenti approfondimenti, cui si rinvia, si sono esposte ulteriori criticità derivanti dalla scelta del trust testamentario, date rispettivamente dalla dubbia natura dell’attribuzione mortis causa al trustee e dalla presenza del divieto di rendite successive.

Avv.Saverio Bartoli

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