Lo schema essenziale del trust prevede che un soggetto (detto disponente) trasferisca uno o più beni e/o diritti ad un altro soggetto (detto trustee), imponendo a quest’ultimo di farne l’uso indicatogli dal disponente stesso nell’atto istitutivo del trust, cioè di impiegarli a vantaggio di uno o più soggetti determinati (detti beneficiari) o per una certa finalità.
A conferisce un immobile in trust e nomina quale trustee B, il quale avrà:
l'obbligo di locarlo a terzi e di attribuire i canoni percepiti prima al disponente A ed a sua moglie C in parti uguali finché vive A, poi alla sola C una volta che A sarà deceduto, poi a D ed E (figli dei coniugi A e C) quando anche C sarà deceduta;
l'obbligo di trasferire in parti uguali l'immobile a D ed E al compimento del loro 25° anno d'età. La fattispecie costitutiva del trust si compone di due negozi distinti fra loro, pur se funzionalmente collegati: un negozio istitutivo (che contiene le regole di funzionamento e le finalità del trust, il perseguimento delle quali ne costituisce la causa) ed un negozio dispositivo (che munisce il trust della sua dotazione patrimoniale e la cui causa è data dall’attuazione del “programma” contenuto nell’atto istitutivo).
Oltre all’ipotesi di trust sopra indicata, nella quale il disponente trasferisce beni e/o diritti ad un trustee, occorre menzionare anche il cosiddetto trust autodichiarato, che deve il suo nome al fatto che, in esso, il disponente si “autodichiara” trustee di beni e/o diritti che già gli appartengono, sì che disponente e trustee sono la stessa persona: in questo caso, pertanto, non c’è alcun trasferimento, ma solo la creazione del vincolo di destinazione caratteristico del trust (per il resto, la figura non differisce da quella caratterizzata dal trasferimento al trustee).
Un'ulteriore ipotesi rispetto alle due fin qui esposte è costituita dal trust autodestinato nel quale il disponente si nomina altresì quale beneficiario: in questo caso, dunque, il disponente continuerà a godere delle utilità prodotte dai beni in trust, mentre della loro gestione se ne occuperà il trustee in conformità a quanto previsto nell'atto istitutivo.
Per effetto dell’istituzione del trust e dell’avvenuto espletamento delle formalità pubblicitarie richieste (per gli immobili, ad esempio, occorre la trascrizione), i beni che ne sono oggetto non sono più aggredibili né dai creditori del disponente (salvo – ovviamente - che quest’ultimo abbia istituito il trust in loro pregiudizio, nel qual caso costoro potranno agire in revocatoria ovvero, se il trust può considerarsi a titolo gratuito – come accade se esso è volto ad attuare una liberalità - con il pignoramento diretto previsto dall’art.2929-bis cc), né da quelli del trustee, né da quelli dei beneficiari.
Caratteristica saliente del trust, infatti, è quella di costituire un patrimonio separato dal restante patrimonio personale del trustee, cioè un complesso di beni i quali, pur essendo nella sua titolarità, sono affetti da un vincolo di destinazione opponibile ai terzi e sono riservati all’esclusivo soddisfacimento di certe categorie di creditori (cioè dei beneficiari del trust e dei soggetti che, entrando in rapporto con il trustee per le finalità inerenti al trust, ne divengono creditori).
Il trust è fonte di un rapporto obbligatorio opponibile in cui il ruolo di soggetto passivo è ricoperto dal trustee-proprietario, mentre quello di soggetti attivi è rivestito dai beneficiari indicati dal disponente.
Il trustee, come detto, gestisce i beni in conformità a quanto previsto nell'atto istitutivo e ben può accadere che il guardiano possa influire su tale gestione (per esempio con poteri di veto). E' assolutamente sconsigliato, invece, che anche il disponente preveda per sé dei poteri simili.
Nel caso contrario, infatti, si rischia che l'Agenzia delle Entrate disconosca il trust e lo ritenga simulato, con conseguenze fiscali disastrose per il disponente.
Il trust è un istituto di origine inglese (la sua nascita risale al XIII secolo) che è stato recepito nell’ordinamento italiano a seguito della ratifica, con legge n°364 del 16 ottobre 1989 (operante dal 1.1.1992), di una Convenzione internazionale redatta a L'Aja in data 1° luglio 1985, intitolata "Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento".
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze