Si è avuto modo di vedere come, ove si istituisca un trust testamentario, non sia chiaro se il trustee ivi nominato sia o meno un erede del disponente, con possibili conseguenze dirompenti dal punto di vista sia civile che fiscale.
Non è questa, però, la sola ragione per la quale la scelta di un trust testamentario deve essere attentamente ponderata.
Tizio, anziano e facoltoso imprenditore, è coniugato con Caia e dalla loro unione è nato Sempronio. Dopo la nascita del nipotino Tizietto (figlio di Sempronio), Tizio si reca dal notaio Rossi per redigere un testamento pubblico nel quale viene prevista la costituzione di un trust testamentario del quale sarà trustee il commercialista Mevio e contenente la clausola che segue: “saranno beneficiari del reddito dei beni in trust mia moglie Caia finché vivrà, alla sua morte mio figlio Sempronio finché vivrà e dopo la sua morte mio nipote Tizietto, il quale sarà altresì beneficiario finale se vivo tra 30 anni”.
Un trust testamentario siffatto, tuttavia, potrebbe violare il divieto di rendite successive previsto dall’art.698 cc (secondo il quale: “la disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne”).
Detto divieto, fra l’altro, è inoperante solo nelle ipotesi previste dall’art.699 cc, che sono tutte accomunate dal perseguimento di fini di pubblica utilità: detta norma, infatti, consente al testatore di prevedere “l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o a un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie”.
Se Tizio, nell’esempio suesposto, decidesse invece di stipulare il trust con atto fra vivi, la clausola in questione (che in sostanza attua una donazione indiretta a vantaggio dei beneficiari di reddito) dovrebbe essere valida, poiché il divieto di rendite successive non è probabilmente applicabile alle liberalità fra vivi.
In conclusione, qualora si voglia stipulare un trust con beneficiari di reddito in ordine successivo, la soluzione preferibile appare essere quella della stipula di un atto tra vivi.
Vi è, così, una seconda ragione per valutare con estrema cautela l’opzione del trust testamentario (nel precedente approfondimento, come si è detto, si è evidenziata una prima ragione, cioè la dubbia natura dell'attribuzione mortis causa al trustee).