L'art.2 della Convenzione dell'Aja richiede che i beni in trust siano posti dal disponente "sotto il controllo di un trustee" nell'interesse dei beneficiari.
Nella circolare numero 61/E del 2010, la quale richiama la 43/E del 2009, l'Agenzia delle Entrate ha elencato una serie di casi in cui - non essendosi a suo dire verificato un effettivo spossessamento del disponente - il trust deve considerarsi fiscalmente inesistente poiché "fittiziamente interposto" (cioè simulato), con conseguente tassazione in capo al disponente dei redditi prodotti dai beni in trust.
Fra le ipotesi indicate dall'Agenzia figurano, in particolare, quelle in cui:
il trustee deve tenere conto, in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato, delle indicazioni fornite dal disponente;
il trustee non può esercitare i suoi poteri “senza il consenso” del disponente;
il disponente ha la facoltà di attribuire beni e redditi del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
“ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente”.
Nel 2014 era stato presentato all'Agenzia delle Entrate un primo interpello volto a conoscere il trattamento fiscale dei redditi (costituiti da dividendi e plusvalenze) prodotti dai beni oggetto di un trust familiare avente ad oggetto la partecipazione totalitaria nella Beta S.r.l. (società controllante la Alfa s.p.a.), la nuda proprietà di alcuni immobili e delle somme liquide.
Dopo aver esaminato l’atto istitutivo, l’Agenzia delle entrate aveva però ritenuto, alla luce delle suddette circolari, che detto trust dovesse considerarsi fiscalmente inesistente, in quanto:
- nello stesso era “ricorrente la previsione di un coinvolgimento del disponente nelle decisioni del trustee sotto forma di onere di acquisirne il parere o, addirittura, il consenso”;
- esso riservava “al disponente la possibilità di attribuire al proprio coniuge (non beneficiario) diritti di credito verso il trustee e di destinare uno o più beni in trust a un beneficiario o una categoria di beneficiari”.
Nel corso del 2019, pertanto, era stato presentato un secondo interpello nel quale si esponeva l'intendimento di apportare al trust varie modifiche volte ad attribuire al trustee un più ampio ed autonomo potere gestorio, in particolare limitando a talune tassative ipotesi di atti dispositivi i casi in cui egli avrebbe dovuto richiedere il previo consenso del disponente: si chiedeva, pertanto, se tali modifiche fossero o meno idonee, ad avviso dell'Agenzia, a far finalmente ritenere il trust esistente e fiscalmente rilevante.
Nella sua risposta n.381 dell'11/9/2019, però, l'Agenzia ritiene che il trust in questione continui ad essere inesistente anche con le modifiche suddette, poiché l'atto istitutivo continua a prevedere:
la necessità, per il trustee, di munirsi del previo parere del disponente per l’alienazione di immobili che siano in godimento al disponente, al suo coniuge o ai beneficiari;
la necessità, per il trustee, di munirsi del previo consenso del disponente per qualunque modifica dell'atto istitutivo stesso (a tal riguardo l'Agenzia, "pur riconoscendo la necessità che, durante l’esistenza di un trust, siano conservate la struttura originaria scelta dal disponente nonché gli scopi da questo indicati", precisa che "tali finalità possono essere raggiunte con dispositivi diversi", come ad esempio indicando nell'atto istitutivo entro quali limiti il trustee potrà procedere alla sua modifica);
il potere del disponente di attribuire al coniuge crediti nei confronti del trustee precisando se quest'ultimo "sia tenuto e sotto quali condizioni, in quali limiti e con quali modalità, a corrispondere specifiche somme, episodiche o periodiche, ovvero a provvedere alle necessità di mantenimento, di assistenza e di cura personale" di detto coniuge;
il divieto per il trustee di compiere qualunque "atto di disposizione, di impiego o di garanzia su un bene in trust in contrasto con le determinazioni espresse dalla persona che ha incrementato il fondo per mezzo di tale bene".
il potere del disponente di revocare il trustee in qualsiasi momento.
La redazione di un atto istitutivo di trust richiede particolare attenzione, onde evitare che l'Agenzia ne disconosca l'esistenza: il cliente deve, pertanto, essere reso edotto del fatto che non è possibile pretendere di istituire un trust continuando poi a comportarsi da proprietario dei beni come accadeva prima della sua istituzione.