Trust Liquidatorio: quali Tasse sconta la sua Stipula?

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Trust Liquidatorio: quali Tasse sconta la sua  Stipula?

Quali Imposte si Applicano al momento della Stipula di un Trust Liquidatorio? La Risposta di Cassazione n.5766 del 3 marzo 2020 

La Vicenda

Con atto del Notaio Tizio, la Alfa s.r.l. conferiva nel Trust "Beta" l'intero patrimonio sociale per realizzare la liquidazione dell'attivo nell'interesse dei suoi  creditori e soci (trattavasi, dunque, di un trust liquidatorio). 

Con avviso di rettifica e liquidazione l'Agenzia delle entrate liquidava le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale invece che fissa.   

Anche la Gamma s.r.l., dal canto suo, con atto del medesimo Notaio conferiva nel Trust "Delta" l'intero patrimonio sociale per realizzare la liquidazione dell'attivo nell'interesse dei suoi  creditori e soci.  

L'Agenzia delle Entrate liquidava le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e quelle sulle successioni e donazioni con aliquota all'8 per cento

Sempre con atto del medesimo notaio, infine, si procedeva allo scioglimento del trust liquidatorio Delta ed al ritrasferimento dei beni oggetto di esso alla disponente Gamma s.r.l.

L'Agenzia delle entrate liquidava le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. 

L'Iter Giudiziario

Il Notaio Tizio, la quale erano stati notificati tali atti impositivi nella sua qualità di coobbligato  in solido, propone ricorso con esito positivo innanzi sia alla CTP di Milano che alla CTR lombarda.

La Cassazione dà anch'essa ragione al Notaio, ritenendo che le imposte ipotecaria e catastale siano dovute in misura fissa e l'inapplicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni sulla base della (assai confusa) motivazione che segue:

  1. è ormai prevalso e consolidato il persuasivo orientamento in base al quale, «poiché ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust" di cui alla I. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 10 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del "trust", né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e "trustee" in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario» (Cass. n.16699/2019; conf. anche Cass. nn.16701/2019, 16702/2019, 16703/201916704/2019 e 19167/2019)

  2. la conclusione sub a), però, non vale (nel senso che sin dalla costituzione del trust dovranno scontarsi l'imposta di donazione e le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale) per i trust mediante i quali si sia realizzato un "trasferimento definitivo" di beni e diritti dal trustee al beneficiario, come accade nei trust liquidatori laddove "il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al settlor";

  3. la conclusione sub b), però, non vale - e risulta dunque corretta la soluzione sub a) - nel caso in cui,"come negli atti in esame, non sono individuabili i reali beneficiari dell'operazione e non possa escludersi un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente, peraltro espressamente previsto ed attuato, con riferimento al trust" Delta, mediante l'ultimo dei tre atti notarili sopra descritti.  

Conclusioni e Osservazioni Finali

La decisione adottata dalla sentenza in esame appare condivisibile, ma la motivazione da essa utilizzata lascia molto a desiderare, poiché il trust liquidatorio non è per definizione un atto di liberalità, mirando ad estinguere debiti del disponente.

Appare dunque fuori questione l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni, a prescindere dal fatto che l'atto istitutivo preveda o meno "un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente", perché un atto del genere non è fonte di alcun arricchimento per chicchessia.

Quanto poi alle imposte ipotecarie e catastali - che concernono il trasferimento dei beni dal disponente al trustee - esse sono dovute in misura fissa e non proporzionale perché - come la stessa Cassazione ha affermato - tale trasferimento non determina alcun trasferimento di ricchezza, ma solo un'attribuzione strumentale all'esecuzione dell'ufficio di trustee.

Resta da dire del ritrasferimento dei beni dal trustee alla società disponente, che nel caso di specie è avvenuto in relazione al trust "Delta": correttamente esso è stato tassato unicamente con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, perché si tratta di un trasferimento conseguente all'eliminazione del programma destinatorio, la quale non può che determinare il ritorno dei beni nella sfera giuridica di chi (appunto il disponente) tale programma aveva a suo tempo varato (anche in questo caso, dunque, non vi è alcun trasferimento di ricchezza).

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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