Tizio, vedovo e con un figlio (Caio), nel 1995 istituisce un trust a favore del fratello Sempronio, trasferendo al trustee Mevio la somma di euro 500.000.
Così come previsto dall'atto istitutivo, Mevio utilizza detta somma per l'acquisto, nel 2000 di un immobile ed alla fine del trust (cioè il 31/12/2010) trasferisce tale immobile (che in tale momento vale euro 800.000) a Sempronio.
Nel 2019 Tizio (che non ha lasciato beni ereditabili) muore e suo figlio Caio lamenta che il trust in favore di Sempronio abbia leso i suoi diritti di legittimario (l'immobile in questione, nel frattempo, ha raggiunto il valore di euro 850.000).
Il problema sorge perché il bene uscito dal patrimonio del disponente Tizio allorché egli istituì il trust nel 1995 (cioè la somma di euro 500.000) è differente dal bene entrato nel patrimonio del beneficiario finale Sempronio quando il trust è finito nel 2010 (cioè un immobile del valore, in tale momento, di euro 800.000); il valore di tale immobile, inoltre, muta nel tempo.
La vicenda sopra descritta presenta delle analogie con il caso - ben noto - del figlio che acquista un immobile con il denaro messo a sua disposizione da uno o da entrambi i genitori: si tratta infatti di una donazione indiretta in cui ciò di cui si è impoverito l'autore della liberalità non coincide con ciò di cui si è arricchito il destinatario di essa.
Con riguardo a tale ben nota fattispecie, la Cassazione costantemente ritiene che (stante lo stretto collegamento fra erogazione di denaro e suo impiego per l'acquisto del bene) la donazione indiretta abbia ad oggetto non il denaro ma l'immobile e che, dunque, sia il valore di quest'ultimo ad assumere rilievo ai fini del calcolo della lesione di legittima.
E' dunque plausibile ritenere che debba essere risolta allo stesso modo anche la vicenda coinvolgente un trust oggetto del nostro esempio: assumerà dunque rilievo il valore dell'immobile ricevuto da Sempronio, calcolato con riguardo al tempo in cui si è aperta la successione di Tizio (deceduto nel 2019), e dunque il valore di euro 850.000.
Il valore della quota di legittima spettante a Caio ammonta quindi alla metà di euro 850.000.
Va anche segnalato che Caio, agendo in riduzione contro il beneficiario Sempronio, non potrà recuperare la quota di comproprietà di 1/2 sull'immobile ricevuto da quest'ultimo: egli infatti vanta solo un credito nei suoi confronti dell'importo di euro 425.000.
Ciò si spiega perché la Cassazione esclude che, nel caso di donazione indiretta di un immobile (ed il discorso dovrebbe valere anche per la donazione indiretta attuata, nel modo descritto nell'esempio, con un trust), il legittimario possa ottenere la sua legittima "in natura" (cioè - appunto - divenendo proprietario dell'immobile).
Tale immobile, infatti, non ha mai fatto parte del patrimonio del defunto autore della donazione indiretta (nel nostro caso il disponente Tizio) e dunque in tal caso il legittimario (nel nostro caso Caio) ha diritto di ricevere, dal beneficiario della disposizione lesiva (nel nostro caso Sempronio), una somma di importo corrispondente al valore della lesione di legittima subita (nel nostro caso euro 425.000).
Ciò significa, fra l'altro, che se Sempronio vendesse tale immobile ad un terzo, l'acquirente nulla avrebbe da temere (pur se ha acquistato un bene di provenienza donativa) dall'azione di riduzione esperita da Caio.
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze