Premessa: l'attribuzione immobiliare prevista da un trust può avere natura di donazione indiretta.
Tizio, essendo debitore di Caio di un'ingente somma, istituisce un trust trasferendo al trustee del medesimo un immobile.
Quest'ultimo durante la vigenza del trust dovrà essere locato a terzi attribuendo i relativi canoni a Caio ed alla fine di esso dovrà essere trasferito a costui il quale, se l'importo dei canoni ricevuti sommato al valore dell'immobile sarà di entità superiore all'importo del suo credito, dovrà versare a Tizio la relativa differenza.
Tizio, proprietario di un immobile, istituisce un trust trasferendolo al trustee del medesimo e prevedendo che, alla fine del trust, esso dovrà essere trasferito al figlio Caio.
Tizio, titolare di un'ingente somma di denaro, istituisce un trust trasferendola al trustee del medesimo, prevedendo che quest'ultimo dovrà utilizzarla per l'acquisto di un immobile e che esso, alla fine del trust, dovrà essere trasferito al figlio Caio.
Appare evidente che il trust indicato nell'esempio 1, costituendo uno strumento per estinguere un debito, non costituisce una liberalità (esso ha, infatti, una funzione solutoria).
Ai nostri fini assumono rilievo, invece, i trust indicati negli esempi 2 e 3: entrambi, infatti, attuano una donazione indiretta del padre-disponente Tizio in favore del figlio Caio-beneficiario.
Dev'essere subito evidenziata, però, una differenza fondamentale fra il trust indicato nell'esempio 2 e quello indicato nell'esempio 3: nel primo caso, infatti, al beneficiario perviene il medesimo bene a suo tempo conferito in trust dal disponente, mentre nel secondo caso ciò non accade, perché il beneficiario riceve un immobile acquistato dal trustee con il denaro originariamente conferito in trust.
Ipotizziamo ora quanto segue:
che il disponente Tizio muoia;
che i trust in favore di Caio indicati negli esempi 2 e 3 siano venuti a scadenza e che egli sia dunque divenuto proprietario dell'immobile;
che, avendo Tizio un ulteriore figlio (Sempronio), tali trust abbiano leso la sua legittima;
che Sempronio intenda agire in riduzione contro tali trust;
che Caio intenda vendere al terzo Mevio l'immobile pervenutogli.
Occorre dunque chiedersi quanto segue: considerato che l'immobile è pervenuto al beneficiario Caio per donazione indiretta, l'azione di riduzione esperita da Sempronio potrà travolgere l'acquisto del terzo Mevio?
In estrema sintesi, la risposta dovrebbe essere:
positiva nel caso dell'immobile ricevuto in esecuzione del trust indicato nell'esempio 2, perché Caio ha ricevuto dal trustee il medesimo bene, cioè l'immobile, che Tizio conferì in trust;
negativa, invece, nel caso dell'immobile ricevuto in esecuzione del trust indicato nell'esempio 3, perché Tizio conferì nel trust del denaro e Caio ha ricevuto l'immobile acquistato con esso (l'acquisto di Mevio, dunque, non dovrebbe essere travolto dall'azione di riduzione di Sempronio).
Nel caso sub a), dunque, l'immobile sarà difficilmente vendibile, mentre in quello sub b) la vendita di esso dovrebbe avvenire senza particolari problemi.
La soluzione sub b) si spiega perché, secondo la Cassazione, se un immobile è stato acquistato dal donatario (nel nostro caso il beneficiario Caio) grazie al denaro messo a disposizione del donante (nel nostro caso il disponente Tizio) e tale donazione indiretta lede la legittima di un soggetto (nel nostro caso Sempronio), quest'ultimo, come si è già avuto modo di vedere, non può ottenere la sua legittima "in natura", cioè divenendo proprietario dell'immobile (e dunque, nel nostro caso, travolgendo l'acquisto di Mevio).
Tale immobile, infatti, non ha mai fatto parte del patrimonio del defunto autore della donazione indiretta (nel nostro caso il disponente Tizio): il legittimario (nel nostro caso Sempronio) ha dunque il diritto di ricevere, dal beneficiario della disposizione lesiva (nel nostro caso Caio), una somma di importo corrispondente al valore della lesione di legittima subita.
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze