Mediante la costituzione di un trust è possibile trasferire l’azienda o le partecipazioni sociali di controllo ad un trustee, il quale le deterrà con le modalità e per il periodo individuato dal disponente fino al loro definitivo trasferimento ai beneficiari.
Il vantaggio di utilizzare un trust per porre in essere questa operazione risiede nella possibilità di differire nel tempo l’attribuzione ai beneficiari (si pensi al caso in cui l’imprenditore voglia “saltare” una generazione e beneficiare nipoti che, all’epoca dell’atto istitutivo siano ancora minori).
Per attuare tale passaggio generazionale, qualora esso debba avvenire in seno alla compagine familiare, è possibile anche combinare il trust con il patto di famiglia ex artt. 768-bis e seguenti del codice civile.
Tale operazione appare estremamente conveniente anche dal punto di vista fiscale, poiché l’assegnazione dell’azienda o delle partecipazioni andrà esente dall’imposta di successione e donazione, come previsto dall’art.3, comma 4-ter del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (D.lgs 346/1990).
Dopo l’avvento della Circolare n°34/E del 20 ottobre 2022, secondo la quale l’imposta di donazione è dovuta non già al momento dell’istituzione del trust, bensì (come del resto la Cassazione affermava da tempo) al momento in cui i beni vengono dal trustee trasferiti al beneficiario finale, si devono ritenere parzialmente superate le indicazioni contenute nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2009, n. 110, e dunque l'esenzione prevista dalla norma in esame si applicherà anche al trust qualora:
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze
la definizione di beneficiario del reddito e beneficiario finale;
la definizione di trustee delle sue funzioni;
la definizione di guardiano ed il suo importante ruolo di vigilanza e di controllo sull'operato del trustee.