Nel precedente approfondimento, si è esaminata l'ipotesi di un trust lesivo della legittima ed in cui al terzo beneficiario finale viene trasferito dal trustee il medesimo bene (un immobile) che a suo tempo il disponente aveva trasferito al trustee.
In questo approfondimento si affronta, invece, la diversa ipotesi del trust lesivo della legittima in cui, in sede d'istituzione del trust, il disponente trasferisce al trustee una somma di denaro che poi quest'ultimo utilizza per acquistare un immobile che, alla fine del trust, viene trasferito al beneficiario finale.
In questa ipotesi, dunque, il bene che perviene al beneficiario finale è diverso da quello a suo tempo trasferito dal disponente al trustee.
Si parte, al solito, da un esempio (il quale ricalca, con le varianti del caso, quello utilizzato nel sopra citato approfondimento sul caso del trust avente ad oggetto l'immobile successivamente alienato al terzo):
Tizio (vedovo e con un figlio di nome Mevio) istituisce un trust avente ad oggetto una somma di denaro.
In base all'atto istitutivo, il trustee Caio dovrà utilizzare quella somma per acquistare un immobile e trasferirlo poi, alla cessazione del trust, al Beneficiario Sempronio (un vecchio amico di Tizio che, a differenza di Mevio, si è sempre preso cura di lui).
Il trustee esegue il suo incarico e quindi, una volta giunto a scadenza il trust, trasferisce l'immobile a suo tempo acquistato al beneficiario Sempronio.
Dopo qualche tempo, Sempronio a propria volta vende l'immobile a Filano, il quale trascrive il suo acquisto in Conservatoria.
Successivamente Tizio muore senza aver fatto testamento e suo figlio Mevio, ritenendo che il trust abbia leso i suoi diritti di legittimario (l'asse ereditario di Tizio, infatti, non contiene beni sufficienti a tal riguardo), impugna con azione di riduzione la donazione dell'immobile effettuata dal defunto, tramite il trust, in favore di Sempronio, trascrivendo tale domanda giudiziale in Conservatoria.
Occorre a questo punto chiedersi: se il legittimario Mevio vedrà accolta la sua domanda giudiziale, riuscirà Filano a salvare il proprio acquisto?
È il tema della tutela, in caso di azione di riduzione, del cosiddetto "subacquirente" (Filano, infatti, ha acquistato da Sempronio, il quale a sua volta ha acquistato, tramite il trust, dal defunto Tizio).
Per dare risposta a tale quesito occorre evidenziare che, come si è anticipato, nell'ipotesi che si sta esaminando il bene che è pervenuto al beneficiario Sempronio (un immobile) è diverso da quello che il disponente defunto Tizio conferì in trust (una somma di denaro).
Come nel caso del precedente approfondimento, siamo di fronte ad una donazione indiretta dell'immobile effettuata da Tizio, tramite il trust, a Sempronio: la circostanza, però, che in questo caso Tizio ha conferito in trust il denaro necessario all'acquisto, da parte del trustee, dell'immobile poi attribuito a Sempronio potrebbe condurre ad una soluzione radicalmente differente.
Appare infatti plausibile sostenere che, in questo caso, Filano riuscirà a salvare il proprio acquisto anche se il legittimario Mevio otterrà una sentenza favorevole nel giudizio di riduzione, poiché in questo caso Mevio vanta, nei confronti di Sempronio, un diritto di legittima non già in natura (cioè idoneo al recupero dell'immobile alienato da Sempronio a Filano), bensì per equivalente.
In altri termini, Mevio vanta nei confronti di Sempronio un mero diritto di credito di importo pari al valore dell'immobile calcolato al tempo dell'apertura della successione del disponente Tizio e non può, dunque, intaccare l'acquisto di Filano.
Spinge in questa direzione la tesi della Cassazione secondo la quale, nel caso in cui la donazione indiretta immobiliare lesiva di legittima si è realizzata mediante la messa a disposizione, da parte del defunto, del denaro necessario all'acquisto dell'immobile, l'azione di riduzione del legittimario leso non può mai determinare la restituzione del bene in natura, dando luogo soltanto ad un credito del legittimario per un importo pari al valore del bene alla morte del donante indiretto (cfr Cass.11496/2010; Cass.22457/2019).
Il suddetto principio è stato applicato dalla Cassazione per l'ipotesi, assai frequente nella pratica, della messa a disposizione di un soggetto del denaro necessario a consentire a quest'ultimo, privo dei relativi mezzi, un acquisto immobiliare (ciò accade, di solito, allorché il genitore paga il prezzo di acquisto di un immobile che viene intestato al figlio).
Trattasi, dunque, di un principio che appare applicabile anche nella fattispecie oggetto di questo approfondimento.
Nell'esempio fatto, dunque, pare possibile concludere che l'acquisto di Filano sarà salvo anche se il legittimario Mevio prevarrà nella sua azione di riduzione.
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze
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