Trasformazione di s.r.l. in Trust e suo Regime Fiscale

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Trasformazione di s.r.l. in Trust e suo Regime Fiscale

Cos'è la "Trasformazione Eterogenea" di una s.r.l. in Trust?

Essa è un fenomeno di trasformazione il cui punto di arrivo non è costituito da un diverso tipo di società (come invece avviene in un'ordinaria trasformazione). 

L'articolo 2500-septies cc prevede che una società di capitali possa trasformarsi "in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni", ma non anche l'ipotesi di sua trasformazione in trust, che deve dunque considerarsi una fattispecie "atipicadi trasformazione eterogenea.  

L'ammissibilità di trasformazioni eterogenee non previste dalla legge è assai controversa e la giurisprudenza civilistica è di regola contraria ad esse: non fa eccezione la trasformazione eterogenea in trust, tanto è vero che Trib.Roma 20/7/2017 si è pronunciato in senso contrario.

Un Esempio Pratico di "Trasformazione Eterogenea" di una s.r.l. in Trust

Nel corso del 2012 la Alfa s.r.l. aveva deliberato la propria trasformazione in un trust che prevedeva il trasferimento dei beni sociali ad un trustee ed avente quale unico beneficiario il socio unico di detta società. 

La delibera era stata iscritta nel registro delle imprese e, decorsi i 60 giorni previsti dall'art.2500 novies cc in assenza di opposizione da parte dei creditori, era stato redatto l'atto notarile dichiarante l'efficacia della trasformazione ed il registro delle imprese aveva cancellato la società. dalla sua sezione ordinaria a seguito del mutamento della sua natura da commerciale a non commerciale. 

L'Agenzia delle Entrate aveva sottoposto l'atto ad imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, nonché ad imposta di donazione nella misura dell'8%, nella convinzione “che si trattasse di conferimento di beni in trust e non di trasformazione eterogenea con conservazione del medesimo soggetto in altra veste giuridica. 

A seguito dell'impugnazione proposta dal contribuente la C.T.P. di Roma, con sentenza n.1836 emessa del 27/1/2017, riteneva che l'atto non dovesse scontare l'imposta di donazione e fosse soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, così motivando: "l'atto di trasformazione di S.r.L. in Trust integra una trasformazione eterogenea, in cui la modifica soggettiva della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici non determina l'arricchimento patrimoniale […] ma solo una regressione del soggetto giuridico proprietario senza che vi sia un trasferimento a terzi". 

L'agenzia, pertanto, proponeva appello avverso tale sentenza. 

La Decisione con Sentenza n°4120/2019 della Commissione Tributaria del Lazio

La Commiss.Trib.Regionale Lazio, con sentenza n°4120 dell'8 luglio 2019, ha anch'essa dato ragione al contribuente, qualificando il trust in esame come autodichiarato e precisando quanto segue:

  • che nell'operazione in esame non vi è tecnicamente alcun Disponente né vi è alcun conferimento dei beni in quanto "la trasformazione eterogenea regressiva di S.r.L. in Trust non muta il vincolo di destinazione originariamente imposto sul patrimonio aziendale", ma ne assicura la continuità anche in assenza di impresa,  mirando soltanto a mutarne la disciplina organizzativa;

  • che, non derivando da tale atto (come statuito a più riprese dal più recente orientamento della Cassazione) alcun immediato arricchimento del beneficiario, la tassazione in misura proporzionale dev'essere rinviata al momento in cui egli riceverà i beni dal trustee.

Osservazioni Finali sul Regime Fiscale della Trasformazione di una s.r.l. in Trust

Va evidenziato che la decisione in esame è una sentenza tributaria e non civile, poiché mira ad individuare il regime fiscale dell'operazione sottoposta al suo esame e non ad accertare la sua validità o meno: ne discende che essa non può essere considerata un precedente giudiziario favorevole alla trasformazione di una società di capitali in trust.

La conclusione cui perviene la sentenza è condivisibile, perché risulta conforme alla tesi della Cassazione che si va consolidando, secondo la quale in sede di istituzione di un trust non si verifica alcun trasferimento di ricchezza né in favore del trustee né in favore del beneficiario ed occorre dunque attendere (perché solo allora si manifesta la capacità contributiva ex art.53 Cost.) che i beni vengano trasferiti dal trustee ai beneficiari (la CTR del Lazio menziona Cass. nn.25478/201525479/2015, 28450/2015, 21614/2016975/201813141/2018 e 1131/2019).

La motivazione della sentenza, però, appare costellata da inesattezze, in quanto:

  • afferma che nell'operazione non è ravvisabile un soggetto disponente, mentre appare chiaro che un disponente c'è (e trattasi della s.r.l.);

  • qualifica il trust in esame come "autodichiarato", mentre appare chiaro che la s.r.l.-disponente ha trasferito i suoi beni ad un trustee (anche se costui fosse il legale rappresentante della s.r.l., dunque, non saremmo in presenza di un trust autodichiarato).

Va infine precisato che quando i beni perverranno al beneficiario (che è - come si è visto - l'unico socio della s.r.l.-disponente) non può escludersi che l'operazione venga considerata come una assegnazione di beni sociali al socio effettuata senza la previa messa in liquidazione della società.

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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