La trasformazione di una società di capitali in trust potrebbe essere attuata facendo ricorso ad un’interpretazione estensiva dell’art.2500-septies cc.
Deve essere però tenuto presente che una tale operazione, sebbene abbia delle ricadute operative di non poco interesse, deve essere attentamente valutata (consultando un professionista specializzato) in virtù delle considerazioni che seguono.
Non è chiaro, ad oggi, se una siffatta operazione di trasformazione sia ammessa nel nostro ordinamento.
In giurisprudenza, in particolare, Trib.Roma 20/7/2017 si è pronunciato in senso contrario alla trasformazione di una s.r.l. in trust.
Con riferimento ai profili fiscali di questo tipo di operazione si rileva come Commiss.Trib.Prov. Roma n°21836 del 27/1/2017, confermata da Commiss.Trib.Regionale Lazio n°4120 dell'8 luglio 2019, affermano che in caso di trasformazione di s.r.l. in trust non è dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni (e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa).
Dello stesso avviso è la sentenza della Corte di Giustizia Trib. di sec.grado Marche 31.1.2023, relativa ad una vicenda in cui Alfa s.r.l. unipersonale aveva deliberato la propria trasformazione in un trust avente ad oggetto l’immobile sociale e di cui beneficiario era il figlio minore dell’unico socio Tizio.
L’Agenzia delle Entrate pretendeva il pagamento delle imposte previste per l’assegnazione dell’immobile al socio (cioè l’imposta di registro al 15% e quelle ipotecarie e catastali al 3%), ma la sentenza in esame ha dato ragione al contribuente, affermando che l’operazione non aveva dato luogo (come in qualunque altro genere di trasformazione societaria) ad alcun trasferimento di ricchezza e che dunque dovessero applicarsi l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Va evidenziato, però, che tali pronunzie, vista la natura dell'organo giudiziario che le ha emesse, (vale a dire un giudice tributario) si preoccupano unicamente della tassazione dell'operazione (e non della sua validità o meno, cui non dedicano neppure un accenno): esse, dunque, non possono essere considerate come precedenti favorevoli ad essa.
Quanto finora evidenziato impone la massima prudenza per chiunque sia interessato ad approfondire questo argomento.