I Beni tornano al Disponente: come si tassa il Resulting Trust

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I Beni tornano al Disponente: come si tassa il Resulting Trust

La Tassazione del Ritorno dei Beni in Trust al Disponente: una recente sentenza della Cassazione

Tizio e Caia aveva costituito due trust esteri (cioè non aventi natura di trust interni) regolati dalla legge di Jersey e di cui erano beneficiari, oltre a loro stessi, ulteriori soggetti.

Successivamente, tutti i beneficiari di detti trust avevano dichiarato (ai sensi dell’art. 10 A di tale legge regolatrice) di rinunciare irrevocabilmente alla propria posizione giuridica, in tal modo determinando:

  • lo scioglimento dei trust per sopravvenuta impossibilità di realizzarne il programma destinatorio,

  • il ritrasferimento dei beni in trust, da parte dei trustee, ai Disponenti.

Poiché fra i beni in trust figuravano degli immobili, l’Agenzia delle Entrate provvedeva a liquidare a carico del notaio che aveva stipulato tale atto di ri-trasferimento (e quale sostituto d’imposta) le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, cioè pari al complessivo 3% del loro valore dei beni ritrasferiti.

Il notaio impugnava l’avviso dinanzi alla CTP la quale, però, respingeva il ricorso sul presupposto che vi era stato un trasferimento implicante l’espletamento delle formalità di trascrizione e voltura nei registri immobiliari; né miglior esito aveva il successivo grado di giudizio dinanzi alla CTR, così costringendo il notaio a presentare ricorso per Cassazione.

La sentenza della Cassazione n°8719 del 30 marzo 2021

La sentenza in commento, oltre a risolvere (come si vedrà in senso favorevole al notaio) il caso sottopostole, affronta varie questioni riguardanti l’istituto del trust e dimostra come esso sia ormai adeguatamente compreso dalla Suprema Corte.

In via preliminare, la sentenza afferma che, essendo il trasferimento dal disponente al trustee meramente  “funzionale e prodromico” al successivo trasferimento da quest’ultimo ai beneficiari, solo quest’ultimo trasferimento costituisce idoneo presupposto per applicare sia l’imposta sulle successioni e donazioni che, in misura proporzionale, le imposte ipotecarie e catastali, poiché altrimenti risulterebbe violato il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.: si tratta di una tesi della Cassazione che si è ormai consolidata da alcuni anni.

Tanto premesso, la Corte passa ad analizzare il caso sottopostole, che si caratterizza per il fatto che il ri-trasferimento dei beni in trust al Disponente da parte del trustee deriva dalla sopravvenuta impossibilità di realizzarne il programma destinatorio, causata dal venir meno dei beneficiari.

La sentenza correttamente qualifica la fattispecie come scioglimento” del trust (che determina – appunto – il ritorno dei beni al Disponente), distinguendola dalla sua cessazione anticipata”.

Quest’ultima determina, invece, la loro attribuzione ai beneficiari prima della scadenza originariamente prevista nell’atto istitutivo e può verificarsi quando i beneficiari possono invocare l’applicazione della regola “Saunders v. Vautier”: trattasi di un precedente giudiziario inglese fatto proprio anche da numerose leggi regolatrici (si pensi all’art.43 della Trust (Jersey) law 1984 oppure all’art.50 terzo comma della legge di San Marino n°42 del 2010): sul punto si veda questo precedente approfondimento.

Effettuato tale distinguo, infine, la sentenza risolve il caso sottopostole in senso favorevole al notaio, cioè conclude per l’inapplicabilità delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, poiché lo scioglimento del trust fa “venir meno la stessa fattispecie impositiva, perché, non essendovi allora più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo”.

Ne discende che la retrocessione dei beni in trust al Disponente è solo un effetto automatico della cessazione del trust, in nessun modo rilevante ai fini impositivi, perché mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del “vincolo di destinazione” diretto a realizzare l’arricchimento (prospettico o attuale) del beneficiario, così come espressamente prevede l’art.6 quarto comma della legge sui trust per il “Dopo di noi” n°112 del 2016 in tema di ri-trasferimento dei beni al disponente in caso di premorte del soggetto debole.

Osservazioni e Considerazioni Finali

Appare importante sottolineare, infine, che la sentenza afferma che la suddetta soluzione dovrà essere applicata non solo nel caso (oggetto del decidere) in cui i beni ritrasferiti dal disponente sono gli stessi che egli a suo tempo conferì in trust, ma anche in quello in cui essi fossero diversi (si pensi al caso in cui sia stato conferito in trust del denaro che il trustee ha poi utilizzato per acquistare un immobile il quale, a seguito dello scioglimento del trust, viene trasferito dal trustee al Disponente).

 Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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