Trust Familiare e Fondo Patrimoniale: quale dei due Protegge meglio gli Interessi della Famiglia?

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Trust Familiare e Fondo Patrimoniale: quale dei due Protegge meglio gli Interessi della Famiglia?

Differenza tra Trust e Fondo Patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt.167 e segg. cc)  è un patrimonio separato costituito per il soddisfacimento dei bisogni familiari, mentre il trust familiare è un negozio destinatorio il cui atto istitutivo prevede che venga perseguito dal trustee il soddisfacimento di bisogni inerenti alla vita della famiglia.

Caratteristiche del Fondo Patrimoniale

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

  1. può avere ad oggetto esclusivamente beni immobili, beni mobili registrati (fra cui le automobili) o titoli di credito (e quindi non il denaro e probabilmente neppure le quote di partecipazione ad una società);

  2. può essere amministrato solo da soggetti coniugati (o uniti civilmente);

  3. visto il tenore letterale dell’art.170 cc, i beni oggetto del fondo possono essere aggrediti soltanto:

    1. da creditori familiari (si pensi a chi abbia eseguito lavori di ristrutturazione dell’immobile oggetto del fondo);

    2. da creditori non familiari ma in buona fede, cioè ignari del fatto che il loro credito non è sorto per far fronte ad esigenze familiari;

  4. se devono essere compiuti atti di straordinaria amministrazione su beni del fondo e vi sono figli minori, i coniugi devono farsi autorizzare dal giudice (art.169 cc), salvo che l’atto costitutivo del fondo escluda la necessità di tale autorizzazione.

Limiti Operativi del Fondo Patrimoniale

I limiti operativi del fondo patrimoniale sono essenzialmente due:

  1. se un immobile del fondo viene venduto, il denaro riscosso non diviene anch’esso oggetto del fondo;

  2. nel corso degli anni la giurisprudenza ha sostanzialmente ampliato a dismisura il concetto di creditore familiare, in tal modo consentendo, di fatto, a qualunque creditore di aggredire i beni del fondo liberamente, vale a dire:

    1. senza dover esperire l’azione revocatoria, ed anche se detta azione è ormai prescritta (essendo ormai decorsi più di 5 anni dalla trascrizione del fondo);

    2. anche se non sussistono i presupposti indicati dall’art.2929-bis cc per effettuare un pignoramento (essendo ormai trascorso più di 1 anno dalla trascrizione del fondo).

Il fondo patrimoniale, dunque, non assicura affatto un’adeguata protezione nei confronti dei creditori.

Caratteristiche Principali del Trust

Le principali caratteristiche del trust (che è anch’esso un patrimonio separato) sono, invece, le seguenti:

  1. esso può avere ad oggetto qualunque bene (compresi, dunque, il denaro e le quote di partecipazione ad una società), il che significa che se un immobile in trust viene venduto il denaro ricavato, a differenza di quanto accade nel fondo patrimoniale, diviene oggetto del trust in sostituzione dell’immobile;

  2. il ruolo di trustee (e dunque di amministratore dei beni in trust) può essere assunto da qualunque soggetto (nel caso del trust familiare, dunque, potranno essere trustee tanto uno o entrambi i coniugi, quanto un soggetto terzo), il che consente di effettuare, caso per caso, la scelta più idonea;

  3. gli atti di straordinaria amministrazione dei beni in trust non sono soggetti ad alcuna autorizzazione giudiziale, neppure  quando vi siano (come spesso accade nel trust familiare) beneficiari minorenni;

  4. i beni in trust possono essere aggrediti solo dai soggetti il cui credito nasce da atti di gestione dei beni in trust, mentre tutti gli altri creditori possono aggredirli (ove ve ne siano i presupposti) solo dopo aver esperito con successo l’azione revocatoria ovvero avvalendosi del pignoramento previsto dall’art.2929-bis cc.

Osservazioni Finali

Appare dunque evidente che il trust familiare protegga in modo ben più efficace di un fondo patrimoniale.

Avv.Saverio Bartoli, Firenze

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