Il trust interno è un trust nel quale i soggetti coinvolti sono italiani e i beni che ne sono oggetto sono collocati in Italia. Unico elemento di internazionalità è la legge regolatrice, la quale dovrà necessariamente essere una legge straniera, cioè la legge di uno dei numerosi Stati che prevedono l’istituto del trust (il disponente potrà così scegliere la legge regolatrice che preferisce, cioè la legge che meglio soddisfa le esigenze poste dal caso concreto).
La risposta è positiva ed è inoltre importante ricordare che la costituzione di un trust è un procedimento necessariamente personalizzato, in quanto l’atto istitutivo di trust deve per definizione durare nel tempo ed essere in grado di realizzare pienamente il progetto del disponente.
La disciplina della legge applicabile al trust interno, in particolare, è contenuta negli articoli 6 e seguenti della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts.
Il trust crea un vincolo di destinazione sui beni che ne fanno oggetto dando così vita ad un patrimonio separato. I beni che ne fanno oggetto, di conseguenza, non possono essere aggrediti dai creditori di chi ne dispone (il disponente), di chi li amministra (il trustee) e di chi ne beneficia (i beneficiari).
Vista la diffusa applicazione del trust in Italia, va rilevato che ormai i due termini sono di fatto utilizzati come sinonimi, sempre che, s'intende, le caratteristiche del trust in questione corrispondano alla definizione sopra riportata.
In caso contrario, infatti, si dovrà parlare di trust internazionale
Per saperne di più sui soggetti e sulle applicazioni pratiche del trust in Italia è possibile consultare le schede monotematiche contenute in questa pagina.