Nella prassi sia dottrinale che giurisprudenziale si afferma non di rado che il trust di garanzia (ma lo stesso è stato affermato per il trust liquidatorio) sarebbe un trust di scopo, in quanto il suo “scopo”, appunto, sarebbe da individuarsi nella volontà del disponente di garantire il beneficiario.
Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso: così argomentando, infatti, si arriverebbe alla paradossale conclusione per cui tutti i trust devono ritenersi trust di scopo, in quanto tutti i trust perseguono, ovviamente, una certa finalità.
Il trust di scopo, in realtà, è un trust privo di beneficiari e si contrappone, dunque al trust con beneficiari.
In quest’ultimo tipo di trust, infatti, si è in presenza di soggetti (i beneficiari appunto) ai quali il disponente ha attribuito delle posizioni giuridiche che costoro possono far valere nei confronti del trustee (il loro contenuto patrimoniale può essere il più vario ed esse possono essere o meno sottoposte a termini o condizioni).
Nel trust di scopo, invece, i beni in trust devono essere utilizzati per realizzare una certa finalità (ad esempio: il sostegno economico alla ricerca sul cancro), ma non vi sono soggetti che possono pretenderne dal trustee l’attuazione in qualità di beneficiari: non a caso, infatti, nel trust di scopo è obbligatoria la presenza di un soggetto (il guardiano), il cui compito è quello – appunto – di far sì che il trustee effettivamente persegua la finalità indicata dal disponente.
In un trust di garanzia il disponente intende tutelare uno o più suoi creditori in maniera rafforzata,così ottenendo risultati analoghi a quelli perseguibili tramite l’attribuzione a costoro di un diritto di pegno o d'ipoteca.
Tizio è da tempo debitore di Caio il quale, essendo stanco di attendere il pagamento, minaccia di agire in via esecutiva. Tizio propone così al suo creditore di stipulare un trust avente ad oggetto un suo bene immobile sufficientemente capiente, il quale sarà trasferito al Trustee Sempronio (un soggetto terzo di cui entrambi si fidano): compito del trustee sarà quello di vendere l’immobile entro un certo periodo di tempo, attribuendo il ricavato a Caio fino a concorrenza del suo credito e l’eventuale residuo a Tizio (perché in caso contrario il trust violerebbe il divieto di patto commissorio sancito dall’art.2744 cc).
Si tratta, dunque, di un trust con beneficiari individuati (il creditore Caio e, per il residuo, il debitore Tizio) e non certo di un trust di scopo.
Va segnalato infine che un trust del genere, non costituendo una liberalità, non soggiace all’imposta di donazione (come finalmente sancito anche dalla più recente impostazione della Cassazione, la quale ha così disatteso il contrario indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, tendente ad applicare tale imposta a qualunque trust, a prescindere dalla sua effettiva natura).
un approfondimento sul trust nel concordato preventivo;