Il trust di scopo è un trust istituito per il perseguimento di un determinato fine individuato dal disponente.
Mentre il trust con beneficiari è istituito a favore di singoli soggetti determinati o determinabili (i quali possono così far valere i loro diritti, in caso di inadempimento del trustee, davanti ad un giudice), il trust di scopo beneficia una pluralità indistinta di soggetti (tanto che in questo caso ad agire contro il trustee è il guardiano del trust, la cui presenza è, dunque, obbligatoria). Si pensi ad un trust istituito per dare da mangiare ai senzatetto della città di Firenze, oppure un trust istituito per le vittime di stalking.
Qualora si intenda istituire un trust di scopo, è opportuno tener presente che in alcuni ordinamenti stranieri, come per esempio quello inglese, tale possibilità è limitata alle sole ipotesi di scopi caritatevoli (in inglese charitable trusts), sì che un trust che non perseguirà uno scopo siffatto sarà affetto da nullità.
Vi sono tuttavia altre leggi regolatrici, le quali, preso atto di questa rigidità imposta dalla normativa inglese, non pongono limiti alla scelta degli scopi perseguiti dal disponente mediante un trust di scopo.
In questi ultimi casi, pertanto, sarà possibile istituire un trust di scopo il più confacente possibile alla volontà del disponente, senza correre il rischio che questo venga dichiarato nullo ai sensi della sua legge regolatrice.
I trust di scopo, si osserva infine, se correttamente istituiti potranno anche godere dello status di trust ONLUS e conseguentemente beneficiare dei relativi vantaggi fiscali ed operativi.
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze