Circolare sul Trust n°34/E del 20 ottobre 2022 - Profili Civilistici - Prima Parte

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Circolare sul Trust n°34/E del 20 ottobre 2022 - Profili Civilistici - Prima Parte

Prima Puntata - E' ancora possibile (e quando) l'applicazione dell'Imposta di Donazione al momento dell'Istituzione del Trust?

Premessa (clicca qui per il testo della Circolare)

Com'è noto, la circolare in esame ha recepito la tesi ormai consolidatasi della Cassazione secondo la quale l'imposta di donazione può essere pretesa non già al momento dell'istituzione del trust, ma solo quando, alla cessazione del trust, il trustee trasferirà i beni ai beneficiari finali, poiché solo allora si realizza un arricchimento e dunque un'idonea manifestazione di capacità contributiva ex art.53 Cost..

Alle pagg.32-33 di detta circolare, però, si precisa che l'imposta di donazione potrà essere pretesa  prima che il trust finisca "nell’ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente...Si tratta di ipotesi in cui i beneficiari...abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento...il trasferimento di quanto spettante....Potrebbe rientrare nella descritta ipotesi il trust in cui al beneficiario viene attribuito il diritto a ricevere dal trustee un bene, ad esempio un dato immobile o una somma di denaro richiesta, oppure il diritto a ricevere una rendita periodica").

Tale passo della circolare rende, quindi, assai opportuno chiedersi in quali ipotesi l'imposta di donazione è ancora dovuta prima della fine del trust.

La prima ipotesi 

E' il caso del trust con beneficiario che vanta un diritto esigibile a ricevere dal trustee, durante la vigenza del medesimo, prestazioni patrimoniali  aventi natura liberale (esempio: trust prevedente che il trustee eroghi mensilmente al beneficiario Tizio una certa somma).

Occorrono, però, alcune precisazioni:

  • In primo luogo, un problema di imposta di donazione si pone solo per le erogazioni aventi ad oggetto capitale e non reddito: in quest'ultimo caso, infatti, si è in presenza di un trust "trasparente" ed il relativo reddito, sin dal momento in cui viene prodotto, viene tassato direttamente in capo al beneficiario.
  • In secondo luogo, l’imposta di donazione parrebbe non dovuta se e nella misura in cui la prestazione del trustee costituisca, per il disponente, strumento per adempiere ad un suo obbligo giuridico di mantenimento e di assistenza del beneficiario (si pensi al disponente che è genitore del beneficiario): in tal caso. infatti, non vi è alcuna finalità liberale.
  • In terzo luogo, l'imposta di donazione parrebbe invece dovuta nel diverso caso in cui sia ipotizzabile, a carico del disponente, un obbligo di mantenimento e di assistenza meramente morale (si pensi al disponente che è un amico del beneficiario), essendo del tutto minoritaria la tesi che ritiene di escludere anche in tale ipotesi la natura liberale della prestazione in oggetto.

A maggior ragione, inoltre, l'imposta sarà dovuta se il disponente prevede l'attribuzione in esame in assenza di qualunque suo obbligo, giuridico o morale che esso sia, di mantenimento e di assistenza del beneficiario: in tal caso, infatti, il suo intendimento liberale è manifesto.

Resta inteso, infine, che nella fattispecie del trust previsto dalla legge per il "dopo di noi" (la n°112 del 2016) l'imposta di donazione non è dovuta, essendo prevista un'esenzione da essa per qualunque attribuzione effettuata, durante la vigenza del trust, a favore del beneficiario disabile grave.

leggi la seconda parte dell'articolo

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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