Com'è noto, la circolare in esame ha recepito la tesi ormai consolidatasi della Cassazione secondo la quale l'imposta di donazione può essere pretesa non già al momento dell'istituzione del trust, ma solo quando, alla cessazione del trust, il trustee trasferirà i beni ai beneficiari finali, poiché solo allora si realizza un arricchimento e dunque un'idonea manifestazione di capacità contributiva ex art.53 Cost..
Alle pagg.32-33 di detta circolare, però, si precisa che l'imposta di donazione potrà essere pretesa prima che il trust finisca "nell’ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente...Si tratta di ipotesi in cui i beneficiari...abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento...il trasferimento di quanto spettante....Potrebbe rientrare nella descritta ipotesi il trust in cui al beneficiario viene attribuito il diritto a ricevere dal trustee un bene, ad esempio un dato immobile o una somma di denaro richiesta, oppure il diritto a ricevere una rendita periodica").
Tale passo della circolare rende, quindi, assai opportuno chiedersi in quali ipotesi l'imposta di donazione è ancora dovuta prima della fine del trust.
E' il caso del trust con beneficiario che vanta un diritto esigibile a ricevere dal trustee, durante la vigenza del medesimo, prestazioni patrimoniali aventi natura liberale (esempio: trust prevedente che il trustee eroghi mensilmente al beneficiario Tizio una certa somma).
Occorrono, però, alcune precisazioni:
A maggior ragione, inoltre, l'imposta sarà dovuta se il disponente prevede l'attribuzione in esame in assenza di qualunque suo obbligo, giuridico o morale che esso sia, di mantenimento e di assistenza del beneficiario: in tal caso, infatti, il suo intendimento liberale è manifesto.
Resta inteso, infine, che nella fattispecie del trust previsto dalla legge per il "dopo di noi" (la n°112 del 2016) l'imposta di donazione non è dovuta, essendo prevista un'esenzione da essa per qualunque attribuzione effettuata, durante la vigenza del trust, a favore del beneficiario disabile grave.