Gli articoli 15 primo comma lettera d), punto iii) e 50 terzo comma della legge sammarinese sul trust n°42 del 2010 prevedono che, se l’atto istitutivo non dispone diversamente, un trust può cessare prima del tempo per iniziativa:
di tutti i beneficiari “con diritti determinati” sul fondo in trust (cioè dei soggetti ai quali sono stati attribuiti "diritti, condizionati o meno, sul fondo in trust o sul suo reddito”; cfr articolo 1 primo comma lettera e);
ovvero, in loro mancanza
di tutti i beneficiari.
Costoro, dunque, in tal modo possono ottenere dal trustee il trasferimento anticipato dei beni in trust a se medesimi ovvero alle persone da essi indicate.
Tali norme recepiscono una regola inglese di fonte giurisprudenziale detta “Saunders v. Vautier” (si tratta del nome delle parti di una lite giudiziaria che si concluse con una sentenza del 1841).
Il principio di diritto contenuto in questo precedente, infatti, prevede che i beneficiari del trust che siano esattamente individuati possono, con decisione unanime, porre fine anticipatamente ad esso e farsi dunque trasferire immediatamente i beni in trust dal trustee, a patto che si tratti di beneficiari maggiorenni e capaci d’agire (In caso di incapacità d’agire, infatti, una siffatta dichiarazione di volontà richiede una preventiva autorizzazione giudiziale).
La regola in esame, che nel diritto inglese è inderogabile (e non può dunque essere disattivata da una clausola contraria dell’atto istitutivo), si spiega con la considerazione che, essendo il trust per definizione istituito nell’interesse dei beneficiari, una volta che costoro siano esattamente individuati non c’è ragione per costringerli ad attendere il termine finale del trust fissato dal disponente.
Tale regola era già stata recepita anche da varie altre leggi regolatrici del trust rientranti nel modello internazionale (cfr ad esempio l’art.43 terzo comma della Trust Jersey Law del 1984 e successive modifiche)
La legge sanmarinese, tuttavia, ha il pregio di averne previsto la derogabilità da parte dell'atto istitutivo (risulta così abbandonata l’inderogabilità che caratterizzava, invece, il principio in esame nella precedente versione della legge: cfr infatti l’art.52 terzo comma della legge sanmarinese n°37 del 2005), valorizzando la volontà del disponente che sia contrario ad una siffatta cessazione anticipata del trust.
La soluzione sanmarinese, pertanto, è analoga a quella che tende a prendere campo, ad esempio, negli U.S.A., dove nella maggior parte degli Stati (si pensi, ad esempio, al Texas) il disponente può, con apposita previsione dell'atto istitutivo, vietare che il trust cessi anzitempo (in conformità a quanto deciso dalla sentenza Claflin v Claflin del 1889).
Si precisa, infine, che la cessazione anticipata del trust (che - come si è detto - avviene su iniziativa dei beneficiari e comporta l'attribuzione a costoro dei beni prima che il trust sia giunto a scadenza) non va confusa:
con la revoca del trust (che avviene su iniziativa unilaterale del disponente, il quale si avvale di un potere di revoca che si è riservato nell'atto istitutivo, e comporta il ritorno dei beni nella sua titolarità);
con lo scioglimento del trust per mutuo consenso (che avviene, stante l'irrevocabilità del trust, su concorde iniziativa di tutti i soggetti nella cui sfera giuridica il trust ha prodotto effetti - cioè il disponente, il trustee, l'eventuale guardiano ed i beneficiari - e comporta anch'esso il ritorno dei beni nella titolarità del disponente).
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze