Trust regolato dalla Legge di San Marino e tutela dei Beneficiari

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Trust regolato dalla Legge di San Marino e tutela dei Beneficiari

Il Trustee Infedele e la legge di San Marino sul Trust: una Tutela veramente Notevole per i Beneficiari

In un precedente approfondimento sono state esposte le varie soluzioni che sono state ipotizzate per ovviare ad un comportamento del genere.

Da tale approfondimento è emerso che in Italia vi è un’estrema incertezza al riguardo (anche a causa dell’assenza di pronunzie giudiziarie sull’argomento).

Ad integrazione di quanto si è ivi esposto, pertanto, si segnala che appare consigliabile prendere in considerazione, quando si deve scegliere la legge regolatrice del trust, quella di San Marino n°42 del 2010.

Analisi della normativa Sammarinese a Tutela del Beneficiario del Trust

L’art.55 di essa, infatti, prevede una soluzione estremamente chiara: “Qualora il trustee abbia disposto di beni in trust in violazione delle regole dell’atto istitutivo ovvero senza corrispettivo o per un corrispettivo manifestamente inadeguato, il trustee cui non si debba l’atto di disposizione, qualunque beneficiario e il guardiano hanno diritto di pretendere che l’avente causa dal trustee restituisca i beni al fondo in trust tranne quando, trattandosi di disposizione in violazione delle regole dell’atto istitutivo, egli non potesse avere avuto conoscenza di tale violazione L’azione di restituzione si prescrive in dieci anni”.

In pratica, dunque, la vendita illegittimamente effettuata dal trustee può essere impugnata, entro 10 anni dalla sua stipula, per farne venire meno gli effetti ed ottenere che l’immobile ritorni all’interno del patrimonio in trust, salvo che il compratore fosse in buona fede (cioè ignorasse il carattere illegittimo di tale vendita).

Ma l’articolo in esame di tale legge non si  ferma qui, perché accorda una notevole tutela ai beneficiari anche nel caso seguente: il trustee Tizio vende illegittimamente l’immobile in trust a Caio e quest’ultimo a propria volta vende tale immobile a Sempronio, utilizzando poi il prezzo riscosso per acquistare un immobile differente.

Il detto art.55, infatti, prevede che i beneficiari del trust possano pretendere la restituzione anche dei “beni di qualunque genere con cui i beni originari siano eventualmente stati sostituiti” e dei frutti ad essi relativi.

Nell’esempio fatto, dunque, essi potranno far entrare fra i beni in trust l’immobile che Caio, dopo aver illegittimamente acquistato l’immobile in trust dal trustee Tizio ed averlo poi rivenduto a Sempronio, ha acquistato con il prezzo di tale rivendita; se per caso, inoltre, Caio ha locato a terzi detto immobile, i beneficiari del trust potranno ottenere che facciamo parte dei beni in trust anche i canoni di locazione via via riscossi da Caio.

Se poi – conclude la norma in commento – le iniziative giudiziarie suddette non sono sufficienti a ristorare i diritti dei beneficiari, sarà possibile anche agire contro il trustee Tizio per tale ulteriore danno, cioè far entrare fra i beni in trust la somma corrispondente all’entità di tale ulteriore danno.

Osservazioni Finali

La legge sanmarinese si pone, dunque, all’avanguardia sul tema in esame, apprestando soluzioni di notevole  efficienza per la tutela dei beneficiari.

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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