L'attribuzione di beni ad un soggetto tramite un trust, se è effettuata con spirito liberale (cioè con l'intento di arricchire il beneficiario), costituisce una donazione indiretta.
Se tale liberalità lede i diritti di soggetti legittimari del disponente, dopo la morte di costui essa è da costoro impugnabile mediante l'azione di riduzione.
Se trattasi di una liberalità effettuata dal disponente in favore di un discendente o del coniuge, inoltre, essa è soggetta a collazione da parte del beneficiario in occasione della divisione dell'asse ereditario (salvo che il disponente abbia dispensato il beneficiario da detta collazione).
Ciò significa che, a seconda dei casi, il bene oggetto della liberalità ovvero il suo valore all'epoca della morte del disponente saranno inclusi nella massa ereditaria da dividere e dunque ne incrementeranno l'entità: in tale ipotesi, dunque, vengono in questione sia la riduzione che la collazione e si pone il problema di individuare quale sia la relazione fra i due istituti.
Tizio, che è coniugato con Tizia ed ha due figli (Caio e Sempronio), istituisce un trust avente ad oggetto un immobile e che individua quale beneficiario Sempronio.
Al termine del trust, il trustee Mevio trasferisce tale immobile a Sempronio.
Il disponente Tizio muore senza lasciare un testamento e pertante il suo asse ereditario (del valore di 900) spetta in parti uguali a Tizia, Caio e Sempronio.
Poiché l'immobile donato da Tizio, tramite il trust, a Sempronio vale 1.300, ne discende quanto segue:
che Tizia e Caio hanno ricevuto mortis causa solo 300 a testa, cioè meno di quanto loro spetta a titolo di legittima (che è pari ad 1/4 a testa di euro 900 + 1300 = 2.200, cioè ad euro 550 a testa);
che Sempronio ha invece ricevuto 300 mortis causa + 1300 inter vivos = 1600, cioè che la donazione da egli ricevuta tramite il trust è lesiva della legittima di Tizia e Caio e come tale è soggetta a riduzione;
che al tempo stesso, però, tale donazione è soggetta a collazione in sede di divisione dell'eredità.
Come si deve procedere in un caso del genere?
Tale sentenza, conformandosi ad un'altra pronunzia dell'anno precedente (Cass.12317/2019), ha statuito che laddove una donazione sia, al tempo stesso, soggetta a collazione e riduzione.
in sede di divisione, il donatario è poi gravato dall'obbligo di collazione relativamente alla porzione della donazione rimasta nella sua titolarità all'esito della suddetta riduzione.
Nell'esempio in esame, pertanto, la donazione indiretta immobiliare ricevuta, tramite il trust, da Sempronio dovrà prima di tutto essere ridotta nella misura complessiva di 500, sì da rendere possibile la reintegrazione della legittima di Tizia e Caio: costoro, infatti, ricevendo 250 a testa e sommando tale valore ai 300 a testa ricevuti mortis causa, otterranno la loro legittima di 550 a testa.
In secondo luogo, in sede di divisione ereditaria Sempronio sarà soggetto all'obbligo di collazione relativamente alla porzione della suddetta donazione indiretta che residua all'esito della riduzione, cioè per 1.300 - 500 = 800.
Se dunque Sempronio, ai sensi dell'art.746 cc, sceglierà di effettuare la collazione in natura, la divisione in parti uguali fra i tre eredi del defunto avrà ad oggetto (oltre all'asse relitto di 900) anche la quota indivisa di 8/13 dell'immobile da egli ricevuto tramite il trust (800., infatti, corrisponde ad 8/13 di 1.300).
Se invece Sempronio decide di effettuare la collazione per equivalente, nella massa da dividere in parti uguali dovrà essere incluso anche l'importo di 800, che Sempronio dovrà imputare alla quota a lui spettante fino a concorrenza del valore della medesima.
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze
Trust e Azione di Riduzione: in quali casi Travolge l’Acquisto dal Beneficiario?