Trust e Beneficiario Minore: è possibile Esautorare il Genitore?

Contattaci per maggiori informazioni
Trust e Beneficiario Minore: è possibile Esautorare il Genitore?

Esempio di Trust con Beneficiario Minorenne

Tizio, il quale ha avuto un figlio minore (Caio) da una ex convivente (Sempronia), essendo prossimo al decesso per le sue gravi condizioni di salute e non ritenendo Sempronia in possesso di adeguate qualità di amministratrice, intende istituire un trust  avente ad oggetto un immobile, individuando Caio quale beneficiario finale e prevedendo che la posizione beneficiaria di costui sarà gestita, finché Caio non avrà raggiunto la maggiore età, non già dalla madre Sempronia, ma da un terzo (Mevio, amico di lunga data dello stesso Tizio).

È possibile realizzare questo intento del disponente?

La Donazione o la Disposizione Testamentaria a favore del Minore e la questione della sua applicabilità al Trust

L’art.356 cc, al primo comma, così dispone: "Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati".

Si tratta, dunque, di una norma che potrebbe consentire di attuare la volontà del disponente, cioè di nominare l'amico Mevio curatore speciale della posizione beneficiaria del figlio minore, esautorando in tal modo la madre Sempronia.

Occorrono, però, alcune puntualizzazioni.

Prima Ipotesi (Atto tra vivi)

Se Tizio decide di istituire il trust con un atto fra vivi, egli effettua in favore del figlio una donazione indiretta.

Il problema è, quindi, rappresentato dal fatto che l'art.356 cc è previsto per il classico contratto di donazione (art.769 cc) e che l'art.809 cc non menziona l'art.356 cc fra le norme applicabili alle donazioni indirette.

Non è dunque certa la validità della clausola in esame (e quindi la possibilità di realizzare la volontà del disponente) ove la stessa sia inserita in un trust stipulato con atto fra vivi.

Seconda Ipotesi (Testamento)

Un discorso diverso vale, invece, se Tizio fa ricorso ad un trust testamentario, perché in tal caso:

  • non vi è dubbio che l'art.356 cc sia applicabile;

  • non vi è dubbio che, se il beneficiario non è un legittimario del disponente, l'intento di costui (e dunque la nomina del curatore speciale) sia realizzabile.

Se invece (come accade nell'esempio proposto), il beneficiario è un legittimario del disponente, il discorso si complica perché occorre tener conto anche di un'altra norma: trattasi dell'art.549 cc, che vieta di apporre pesi o condizioni sulla quota spettante ad un erede a titolo di legittima.

È infatti discusso se l'utilizzo della clausola in esame in un testamento comporti l'insorgenza di un peso sulla legittima spettante al legittimario (nel nostro caso: al figlio minore del disponente).

Se si opta per la soluzione positiva, nell'esempio proposto la designazione del curatore speciale sarà possibile soltanto se, alla morte del disponente:

  1. suo figlio è già stato tacitato dal padre nelle sue pretese di legittimario mediante altre liberalità (cioè con donazioni o lasciti testamentari ulteriori rispetto alla donazione indiretta immobiliare contenuta nel trust) e dunque il curatore speciale gestirà una posizione beneficiaria che non fa parte della legittima del minore, ma della disponibile;

  2. la tacitazione sub a) non è avvenuta, in tutto o in parte, ma il valore della posizione beneficiaria del figlio (e dunque dell'immobile) è superiore a quello della legittima spettantegli, nel qual caso il curatore speciale dovrebbe essere titolare solo della quota di detta posizione beneficiaria eccedente la legittima e dunque costituente la disponibile (venendosi così a determinare una contitolarità dell'ufficio gestorio fra curatore speciale e madre del minore).

Se invece si ritiene che la nomina del curatore speciale ex art.356 cc non costituisca mai un peso sulla legittima del minore (come appare preferibile e come sostiene anche l'unico precedente giudiziario in materia, cioè una - peraltro lontana - sentenza della Cassazione), l'intendimento del disponente può essere sempre realizzato e quindi, alla sua morte, il curatore speciale da egli designato sarà l'esclusivo gestore, in luogo della madre del minore, della posizione beneficiaria di quest'ultimo. 

Appare infine evidente che, ove nell'esempio in esame l'attribuzione dell'immobile al beneficiario venga effettuata quando egli è ancora minore, oggetto della gestione del curatore speciale sarà non più la posizione beneficiaria di costui, bensì l'immobile stesso.

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

Per Approfondire:

Contattaci

Informato ai sensi dell’informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il/la Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, per gestire la presente richiesta di informazioni.