In data 1 giugno 2006, Tizio rilascia una fideiussione in favore della Banca Alfa.
In data 30 marzo 2009, Tizio vende l'immobile di sua proprietà a sua moglie Caia, rendendosi in tal modo insolvibile.
In data 12 aprile 2009, la Banca Alfa invia a Tizio una lettera di costituzione in mora con la quale gli chiede di far fronte al debito.
In data 31 dicembre 2009, la Banca Alfa ottiene un Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di Tizio.
In data 6 luglio 2012 Caia (la quale - come si è detto - nel 2009 aveva acquistato dal marito Tizio l'unico immobile di proprietà di costui) istituisce un trust autodichiarato dichiarandosi trustee di detto immobile ed indicando come beneficiari Sempronio e Mevio, figli dei coniugi suddetti.
All'inizio del 2014 (e dunque prima che sia maturato il termine di prescrizione di 5 anni) la Banca Alfa, essendo il suo debitore Tizio - come detto - ormai insolvibile, impugna mediante azione revocatoria sia la vendita dell'immobile effettuata dal debitore Tizio in favore di Caia, sia il trust autodichiarato istituito da quest'ultima sul medesimo immobile.
Il Tribunale di Parma, con sentenza del 7 gennaio 2020:
accoglie la domanda revocatoria della vendita dell'immobile effettuata dal debitore Tizio in favore di Caia, dichiarandola dunque inefficace nei confronti della Banca Alfa;
respinge, invece, l'ulteriore domanda revocatoria del trust autodichiarato istituito da Caia sul medesimo immobile.
Il Tribunale di Parma così motiva la pronunzia di cui alla lettera b): poiché in virtù della pronunzia di cui alla lettera a) la vendita è stata dichiarata inefficace nei confronti della Banca Alfa, essa può agire esecutivamente sull'immobile di cui Caia è divenuta proprietaria e non ha bisogno, a tal fine, di ottenere altresì la revoca del trust autodichiarato stipulato da costei, perché a seguito di tale trust la disponente Caia si è limitata ad imporre sull'immobile un vincolo, rimanendone però proprietaria poiché non l'ha trasferito ad un terzo trustee.
La sentenza non tiene conto del fatto che il trust autodichiarato, pur non determinando il trasferimento del bene in trust dal disponente ad un trustee terzo (in tale tipologia di trust, infatti, il disponente è altresì trustee), dà vita ad un vincolo di destinazione sull'immobile il quale, una volta trascritto, è opponibile ai terzi.
Nel nostro caso dunque Caia, avendo trascritto il trust autodichiarato, cioè avendo pubblicizzato nei registri immobiliari l'esistenza del vincolo da esso prodotto, impedisce alla Banca Alfa di pignorare l'immobile finché detta Banca non si sarà vista accogliere la domanda revocatoria relativa al trust.
Conduce a tale conclusione l'art.2915 cc, per il quale - appunto - i vincoli d'indisponibilità trascritti prima del pignoramento immobiliare sono opponibili al creditore pignorante.
Questa è, dunque, la ragione per la quale la revocatoria della vendita di Tizio a Caia non è affatto sufficiente alla Banca Alfa (come invece ha erroneamente ritenuto il Tribunale di Parma) ed occorre, altresì, quella del trust autodichiarato.
La domanda di revoca del trust in esame è, d'altro canto, palesemente fondata: trattandosi di un trust familiare (ne sono infatti beneficiari i figli di Tizio e Caia), esso viene infatti costantemente ritenuto dalla Cassazione un atto gratuito e la prova della mala fede della disponente Caia (cioè della sua consapevolezza di danneggiare la Banca alfa) appare assai agevole, essendo costei la moglie del debitore Tizio.
Si spera, dunque, che la Banca Alfa abbia proposto appello contro la sentenza in esame, perché in caso contrario essa è divenuta definitiva e la Banca Alfa è destinata ad incontrare serie difficoltà nel pignorare l'immobile (Caia, infatti, potrebbe opporsi con successo a tale pignoramento).
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze