In un precedente approfondimento si era segnalato che l'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta ad interpello n°106 del 15.2.2021 aveva dichiarato che la revoca del trust da parte del disponente, con il correlato ritrasferimento dei beni immobili dal trustee a costui, non sconta alcuna imposta di donazione, ma solo le imposte di registro ed ipocatastali in misura fissa, non essendovi alcun trasferimento di ricchezza, ma solo la restituzione dei beni a chi aveva predisposto un programma destinatorio che, per sua volontà, non deve più essere realizzato.
In tale sede si era anche osservato che in tale risposta ad interpello l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, per la prima volta, che deve ritenersi corretta la tesi ormai consolidata della Cassazione secondo la quale, in tema di trust, l'unico trasferimento di ricchezza tassabile, sia con imposta di donazione (se il trust è un atto liberale) che con imposte ipocatastali in misura proporzionale, è quello effettuato dal trustee in favore dei beneficiari (la risposta ad interpello cita anche una di tali numerose sentenze, cioè Cass.10256 del 2020).
Ebbene, occorre segnalare che pochi mesi dopo l'Agenzia delle Entrate, con la sua risposta ad interpello n°352 del 18/5/2021, ha ribadito le suddette conclusioni in relazione ad una nuova istanza di un contribuente relativa alla revoca di un trust, tornando a citare il nuovo orientamento della Cassazione e la suddetta sentenza.
I tempi sembrano dunque ormai sempre più maturi per il definitivo abbandono, da parte dell'Agenzia, della tesi espressa nella Circolare n°3/E del 22/1/2008 secondo la quale l'imposta di donazione è dovuta sin dall'istituzione del trust.
È importante, ad ogni modo, segnalare che la risposta ad interpello n°352 del 18.5.2021 precisa quanto segue: la soluzione da essa adottata vale solo se (come accadeva nella fattispecie ad essa sottoposta) i beni ritrasferiti al disponente siano i medesimi che egli a suo tempo conferì in trust.
È dunque plausibile ritenere che, nel caso in cui ciò non accada, la risposta dell'Agenzia potrebbe essere differente e che essa, dunque, pretenderebbe di sottoporre il ritrasferimento al disponente sia ad imposta di donazione (magari con l'aliquota dell'8%, poiché il disponente non è.…parente di se stesso), nonché ad imposte ipocatastali proporzionali.
Valga il seguente esempio: Tizio nel 2010 istituisce un trust trasferendo una somma di denaro al trustee Caio, il quale nel 2015 la impiega nell'acquisto di un immobile; Tizio infine revoca il trust nel 2020 e dunque il trustee gli trasferisce l'immobile.
Tale diversa soluzione porrebbe l'Agenzia delle Entrate in conflitto con quanto affermato da Cass.8719/2021 (sentenza questa esaminata in un precedente approfondimento) in relazione al ritrasferimento dei beni in trust dal trustee al disponente che si verifica in caso di suo scioglimento per sua sopravvenuta impossibilità (in quel caso vi era stata la rinunzia, da parte di tutti i beneficiari, alle rispettive posizioni beneficiarie, ma le conclusioni della sentenza ben possono essere estese allo scioglimento causato da revoca del trust da parte del disponente).
Secondo tale sentenza, infatti, detto ritrasferimento, non determinando alcun arricchimento ma essendo la mera conseguenza della sopravvenuta impossibilità del programma destinatorio, sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, anche nel caso in cui oggetto di esso siano beni differenti da quelli originariamente trasferiti dal disponente al trustee.