Agenzia delle Entrate, Imposta di Donazione e Trust: qualcosa sta cambiando...

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Agenzia delle Entrate, Imposta di Donazione e Trust: qualcosa sta cambiando...

Il caso: la revoca del Trust e ritrasferimento dei Beni al Disponente

Tizia, iscritta dal 1994 all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, è sia disponente che beneficiaria di un trust estero revocabile

In esito ad una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nel 2018, ella viene ritenuta fittiziamente residente all'estero e fiscalmente residente sul territorio nazionale a partire dal 2014 e, poiché aveva mantenuto sempre il controllo e la gestione dei beni in trust, quest'ultimo viene ritenuto soggetto interposto ai fini fiscali ex articolo 37 terzo comma del D.P.R. n°600 del 1973, con la conseguente attribuzione a costei della titolarità dei relativi redditi.

Nel 2019 il Guardiano del Trust, mediante scrittura privata autenticata, revoca il trustee in carica sostituendolo con un nuovo trustee.    

Nel 2020 Tizia, dopo aver regolarizzato la propria posizione fiscale mediante il pagamento di tutte le somme dovute, volendo allineare del tutto la struttura di detenzione del suo patrimonio rispetto alle contestazioni mossele, mediante scrittura privata autenticata procede alla revoca del trust allo scopo di farsi ritrasferire dal trustee i beni che ne sono oggetto.

Poiché però i beni in trust sono tuttora nella disponibilità del trustee a suo tempo revocato a causa di alcune questioni irrisolte riguardanti il passaggio di consegne tra quest'ultimo e il nuovo trustee, Tizia presenta all'Agenzia delle Entrate un interpello chiedendo se il futuro ritrasferimento dei beni a sé medesima da parte del trustee sarà o meno soggetto ad imposta sulle donazioni.

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n°106 del 15/2/2021  

L'Agenzia delle Entrate dà al quesito risposta negativa, con la seguente motivazione:

"In linea di principio, si evidenzia che l'attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di trust da parte del trustee potrebbe determinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990. 

In particolare, per quanto riguarda la fattispecie in esame, merita rilievo la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del Trust. 

Nella fattispecie in esame, quindi, l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo, mancando un trasferimento di ricchezza. Tale conclusione trova riscontro nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, ha chiarito che solo l'attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente, può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza".

Conclusioni e Osservazioni Finali: che sia arrivato il momento per l'Amministrazione Finanziaria, finalmente, di sposare la tesi della Suprema Corte?

Questa recente risposta ad interpello, del tutto condivisibile nella conclusione (cioè per l'affermazione dell'assenza, nel caso in esame, di un trasferimento di ricchezza), contiene però un errore concettuale.

Il trasferimento in esame, infatti, non ha natura di trasferimento ad un beneficiario del trust che coincide con il Disponente, ma è la conseguenza della sopravvenuta impossibilità di realizzazione del programma destinatorio contenuto nel trust: dopo la revoca del trust da parte del Disponente, infatti, esso non può avere esecuzione ed il trustee non può quindi far altro che restituire i beni a colui che lo istituì (nel caso in esame, dunque, Tizia riceve i beni dal trustee non perché, in base all'atto istitutivo, ella è la sola beneficiaria del trust, ma perché quest'ultimo, dopo la sua revoca, non può più attuarsi e tali beni le debbono essere restituiti).

La non soggezione del trasferimento in esame all'imposta di donazione, dunque, non discende dal fatto che il soggetto beneficiario di esso coincide con il disponente.

Ciò accadrebbe infatti, ad esempio, nel ben diverso caso di un trust del quale sono beneficiari in parti uguali il disponente Tizio nonché Caio e Sempronio, se saranno vivi alla scadenza del trust.

Se a tale scadenza Tizio sarà il solo beneficiario vivente, infatti, il trustee trasferirà i beni in trust a costui e l'imposta di donazione non sarà dovuta per l'ovvia ragione che il disponente Tizio non può donare a sé stesso. 

Il suddetto errore concettuale, però, rende molto importante questa recente risposta ad interpello anche perché essa costituisce il primo atto dell'Amministrazione Finanziaria in cui risulta abbandonata la nota impostazione della Circolare n°3/E del 22/1/2008 (secondo la quale l'imposta di donazione è dovuta sin dall'istituzione del trust) per aderire a quella della più recente giurisprudenza della Cassazione (secondo la quale un trasferimento di ricchezza - e dunque il presupposto impositivo - si verifica solo quando i beni vengono trasferiti dal trustee ai beneficiari).

Potrebbe trattarsi, dunque, del preludio all'emissione di una nuova Circolare in cui l'Amministrazione Finanziaria, finalmente, sposa la tesi della Suprema Corte: ne potrebbe discendere l'auspicata fine dell'immane contenzioso sorto sul tema in questi anni. 

 Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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