La tutela fornita da un fondo patrimoniale è assai minore di quella garantita da un trust familiare, per quanto riguarda sia l’oggetto del patrimonio destinato (in un fondo patrimoniale possono conferirsi solo beni immobili o mobili registrati, come ad esempio le automobili), sia i soggetti coinvolti (il fondo patrimoniale può essere costituito solo da soggetti coniugati o uniti civilmente, ovvero da un terzo in favore di tal soggetti).
I beni conferiti nel fondo patrimoniale, inoltre, sono quasi sempre aggredibili da qualsiasi creditore dei coniugi; per tacere del fatto che la durata del fondo è legata a quella del matrimonio o dell’unione civile.
Il trust familiare, invece:
È in questo contesto che si inserisce pertanto l’idea della conversione del fondo patrimoniale in trust familiare, in modo tale da sostituire al regime del fondo quello, più moderno ed efficace, del trust.
Trasferire i beni oggetto di un fondo patrimoniale ad un trust familiare appare certamente possibile, nella misura in cui, s’intende, vengano rispettate le norme dettate dal codice civile.
Secondo una tesi (fatta propria anche da alcune decisioni giudiziarie), l’operazione può attuarsi lasciando in vita il fondo patrimoniale, perché si tratta di un atto di straordinaria amministrazione dei beni del fondo ai sensi dell’art.169 cc. In quest'ottica, se vi sono figli minori occorre l’autorizzazione del giudice, salvo che l’atto costitutivo del fondo contenga una clausola che esclude la necessità di detta autorizzazione.
Se questa tesi fosse fondata, poiché il fondo patrimoniale resta in vita anche dopo l’istituzione del trust si produrrebbero due importanti conseguenze:
Appare però più plausibile (per tutta una serie di ragioni che non è possibile esporre in questa sede: si consulti S.Bartoli, La “conversione” di un fondo patrimoniale in un trust, in S.Bartoli-F.Clauser-P.Laroma Jezzi, Casi e questioni in tema di negozi di destinazione, Milano 2019, 71 ss.) la tesi secondo la quale la conversione del fondo patrimoniale in trust richiede il preventivo scioglimento del fondo patrimoniale, cioè la stipula di una convenzione matrimoniale “estintiva” del medesimo che recenti sentenze della Cassazione ritengono ammissibile precisando che, ove vi siano figli minorenni, occorre l’autorizzazione del giudice.
Ne consegue che la suggestiva idea per cui l’operazione in esame sarebbe attuabile lasciando in vita il fondo patrimoniale appare di non sicuro fondamento e che, dal momento della costituzione del trust inizieranno a decorrere:
In sintesi, e per concludere, la conversione del fondo patrimoniale in un trust familiare è opportuna perché quest’ultimo istituto assicura una protezione dei beni più efficace, ma occorre tenere presente quanto segue: