Atto di Destinazione e Dopo di Noi

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Atto di Destinazione e Dopo di Noi

Atto di Destinazione e Soggetti Deboli

L’atto di destinazione ex art 2645 ter cc può essere istituito anche a vantaggio di soggetti deboli, quali per esempio minori o disabili

In questi casi è possibile dare protezione e sostentamento economico a tali soggetti (le cui posizioni di beneficiari di reddito o finali dovranno essere attentamente delineate nell’atto istitutivo), senza che costoro debbano mai amministrare direttamente i beni destinati (per esempio a causa di disabilità fisiche e/o psichiche, ovvero semplicemente perché si dubita della loro oculatezza nella gestione dei medesimi).

La struttura preferibile per un atto siffatto appare essere quella dell’atto di destinazione autodichiarato la quale permette al disponente (che solitamente è un genitore od un parente stretto del disabile) di continuare, nella veste di gestore (detto anche attuatore), ad amministrare i beni (fermo che si potrà prevedere il futuro subentro in tale ruolo di un soggetto terzo).

Atto di destinazione Dopo di Noi

Nel caso poi in cui il beneficiario sia affetto da una grave disabilità ai sensi della legge n°104 del 1992, sarà altresì possibile usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla legge n°112 del 2016, detta anche legge sul “Dopo di Noi”.

Nell'atto istitutivo di un Atto di Destinazione Dopo di Noi sarà possibile inserire un dettagliato progetto di vita per il disabile grave. In questo modo, finché durerà l'atto di destinazione, e quindi anche qualora l'ufficio di gestore sia ricoperto da un soggetto diverso da un familiare del disabile grave, sarà possibile evitare la sua instituzionalizzazione.

Tassazione dell'Atto di Destinazione Dopo di Noi, Agevolazioni Fiscali e sue Caratteritiche

Al conferimento dei beni (può trattarsi, in questo caso, esclusivamente di beni immobili o di beni mobili registrati, stante quanto espressamente previsto sia dall’art.2645-ter cc che dalla legge in questione), infatti, non si applicherà l’imposta sulle successioni e donazioni (mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicheranno in misura fissa) qualora:

  1. siano perseguite come finalità esclusive l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza del disabile e tali finalità siano espressamente indicate nell’atto istitutivo;
  2. per la stipula venga utilizzata la forma dell’atto pubblico;
  3. siano indicati in maniera chiara e univoca
    -
     i soggetti coinvolti ed i loro rispettivi ruoli;
    - a funzionalità e i bisogni specifici del disabile beneficiario, nonché le attività assistenziali necessarie a garantirne la cura e la soddisfazione dei suoi bisogni (comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione);
    - gli obblighi del gestore con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore del beneficiario, nonché le modalità di rendicontazione;
  4. esclusivo beneficiario sia il disabile grave;
  5. sia prevista la figura del guardiano (al quale spetta il controllo della gestione del trustee);
  6. l'atto di destinazione cessi alla morte del beneficiario disabile grave;
  7. sia stabilita la destinazione del patrimonio residuo.

Cosa accade alla Morte del Beneficiario Disabile dell'Atto di Destinazione Dopo di Noi

La legge sul “Dopo di Noi”, inoltre, prevede che alla morte del beneficiario disabile:

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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