Tassazione del Trust Testamentario

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Tassazione del Trust Testamentario

Trust Testamentario: l'Agenzia delle Entrate continua a non dare ascolto alla Cassazione

Con la risposta ad interpello n°371 del 10 settembre 2019, l'Agenzia delle Entrate dichiara immediatamente applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni non solo al trust liberale fra vivi, ma anche al trust testamentario, continuando pertanto a seguire le proprie Circolari (la n°48/E del 6 agosto 2007 e la n°3/E del 22 gennaio 2008) ed a disinteressarsi completamente del nuovo e consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale, invece, il presupposto dell'imposta sorge solo al momento del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari finali.

L'occasione le è stata fornita da un interpello relativo ad un trust costituito per testamento da un soggetto residente e defunto in Australia, avente ad oggetto anche beni siti in Italia (e precisamente un immobile e dei titoli bancari) e quale unica beneficiaria la nipote del defunto (figlia di sua sorella, e quindi sua parente collaterale di terzo grado).

Un Caso Pratico di Trust Testamentario e della sua Tassazione da parte dell'AE

Il contribuente ha invano ipotizzato, infatti, che la corretta tassazione fosse quella fissa per l'immobile e che nessuna tassazione fosse possibile per i titoli bancari.

L'Agenzia, infatti, partendo dalla (per essa) consueta premessa secondo la quale l’articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendone l'ambito applicativo alla “costituzione di vincoli di destinazione su beni e diritti (e dunque anche al trust), ha ribadito che ad esso l’imposta in esame va applicata subito (cioè sin dalla costituzione del trust, che in questo caso avviene. essendo esso contenuto in un testamento, con l'apertura della successione del disponente) "avendo riguardo, ai fini della determinazione delle aliquote, al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario. Conseguentemente, alla successione testamentaria in oggetto...risulta applicabile ... l’aliquota del 6%, senza alcuna franchigia, come previsto dall’art. 2, comma 48, lett. b), del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262".

Osservazioni Finali sulla Tassazione del Trust Testamentario

Tanto premesso, non resta che prendere atto dell'ostinato perdurare di una curiosa situazione (davvero "tutta italiana"...) in cui l'Agenzia si rifiuta di prendere in considerazione la giurisprudenza del massimo organo giurisdizionale dello Stato, restando attaccata al mero punto di vista (perché di questo si tratta, non trattandosi certo di una fonte del diritto) espresso dall'Amministrazione Finanziaria in proprie Circolari, per giunta risalenti ormai ad oltre un decennio fa.

Né pare possibile obiettare che il nuovo e consolidato orientamento della Cassazione non può estendersi ai trust testamentari, perché ha avuto ad oggetto solo trust liberali stipulati con atto fra vivi (e dunque nei quali si pone il problema dell'imposta sulle donazioni): appare infatti evidente che il trattamento dell'uno e dell'altro tipo di trust debba essere identico, come risulta del resto chiaro dall'assimilazione fra imposta sulle donazioni ed imposta sulle successioni operata sia dal DPR n°637 del 1972 che dallo stesso Decr.Legisl. n°346 del 1990.

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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