Il provvedimento del giudice tutelare che dichiara aperta l'amministrazione di sostegno relativa ad un soggetto può stabilire in particolare, a seconda della gravità dell'infermità o dell'impedimento che lo affligge, che gli atti fra vivi di straordinaria amministrazione:
ovvero
Tanto premesso, per quanto invece riguarda gli atti mortis causa, occorre chiedersi quanto segue:
tali soggetti possono redigere un valido testamento?
in caso di risposta affermativa, essi possono effettuare lasciti testamentari al proprio amministratore di sostegno?
La risposta alla domanda 1) dovrebbe essere affermativa, perché l'art.591 cc (che indica i soggetti privi della capacità di fare testamento) non menziona il beneficiario di amministrazione di sostegno e le norme ad esso specificatamente dedicate (cfr in particolare l'art.411 cc) non contengono un divieto del genere.
Solo il giudice tutelare, pertanto, potrebbe privare il beneficiario di amministrazione di sostegno del potere di fare testamento estendendogli il divieto previsto per l'interdetto nell'art.591 cc con un apposito decreto emesso ai sensi dell'art.411 ultimo comma cc.
Appare comunque probabile che il testamento redatto dal beneficiario di amministrazione di sostegno sia annullabile perché da egli redatto in una condizione d'incapacità d'intendere e di volere (e ciò soprattutto nel caso dell'amministrazione di sostegno "sostitutiva", che è misura disposta di regola a carico di soggetti gravemente menomati dal punto di vista psichico).
Tali conclusioni valgono, evidentemente, anche per la stipula di un trust testamentario da parte di un beneficiario di amministrazione di sostegno, il quale dunque potrà liberamente stipularlo, fermo il problema della sua eventuale incapacità d'intendere e di volere.
La risposta alla domanda 2) è stata di recente fornita dalla Cassazione, con la sentenza n°6079 del 20 marzo 2020, secondo la quale:
nel caso di amministrazione di sostegno "sostitutiva", il beneficiario di amministrazione di sostegno può disporre dei lasciti in favore dell'amministratore di sostegno solo nell'ipotesi indicata dall'art.411 terzo comma cc (cioè se costui sia suo parente entro il quarto grado, suo coniuge oppure suo stabile convivente), perché in ogni altro caso opera il divieto previsto dall'art.596 cc (norma alla quale rinvia l'art.411 secondo comma cc e da ritenersi applicabile perché, nell'ipotesi in esame, la condizione mentale del beneficiario di amministrazione di sostegno è analoga a quella del soggetto sottoposto a tutela);
nel caso di amministrazione di sostegno "di assistenza", invece, il beneficiario di amministrazione di sostegno può disporre dei lasciti in favore dell'amministratore di sostegno in ogni ipotesi (cioè anche se quest'ultimo non è né suo parente entro il quarto grado, né suo coniuge, né suo stabile convivente), perché la sua condizione mentale è meno grave di quella di chi è sottoposto a tutela e dunque non si giustifica l'applicazione del divieto ex art.596 cc cui rinvia l'art.411 secondo comma cc.
Tali conclusioni valgono, evidentemente, anche per il trust testamentario stipulato dal beneficiario di amministrazione di sostegno, il quale dunque:
sarà libero di indicare come beneficiario del trust medesimo il proprio amministratore di sostegno se trattasi di amministrazione di sostegno "di assistenza";