Il Trust Revocabile secondo l'Agenzia delle Entrate

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Il Trust Revocabile secondo l'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ed il Trust Revocabile: la recente Risposta ad un Interpello  

In una sua recente risposta ad un interpello (la n°111 del 21/4/2020), l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del trust revocabile, cioè del trust contenente una clausola secondo la quale il disponente può, in qualunque momento, scioglierlo e vedersi ritrasferire i beni a suo tempo conferiti in trust.

Il contenuto del trust oggetto del quesito posto dal contribuente

La società ALFA S.r.l. opera in qualità di Trustee del Trust BETA. 

Il Disponente Caio vi ha conferito una somma di denaro, prevedendo quanto segue:

  • i beneficiari  nel corso della durata del Trust saranno la moglie Sempronia  ed il figlio Tizio (ai quali il Trustee potrà, a sua discrezione, effettuare erogazioni per assicurare ad entrambi un'adeguata assistenza sanitaria ed un adeguato tenore di vita ed a Tizio, altresì, quanto sarà necessario per intraprendere o proseguire un'attività commerciale o professionale);

  • beneficiario finale sarà Tizio, se vivente, ed in caso contrario i figli di costui;

  • il trust cesserà quanto tanto Sempronia quanto Tizio saranno deceduti;

  • il disponente potrà revocare il trust con atto fra vivi.

Il denaro in trust viene gestito attraverso tre relazioni bancarie, e precisamente: intestate al Trust (di seguito unitamente le "Relazioni Bancarie"): 

  1. un rapporto di gestione patrimoniale presso una stabile organizzazione italiana di un intermediario finanziario non residente (di seguito: "Relazione A"), per il quale è stata esercitata l'opzione del risparmio gestito ex art.7 Decr.Lgs. n°461 del 21.11.1997; 

  2. un rapporto di gestione e portafoglio titoli presso una stabile organizzazione italiana di un intermediario finanziario non residente (di seguito "Relazione B"), per il quale è stata esercitata la medesima opzione della Relazione A; 

  3. un mandato fiduciario alla GAMMA S.r.l., che gestisce vari conti correnti e conti titoli detenuti presso un intermediario italiano (di seguito, "Relazioni C"), per le quali è stata esercitata l'opzione del regime del risparmio amministrato ai sensi ex art.6 del citato Decr.Lgs.

Il quesito posto dal contribuente  

Considerato che il trust in esame è - come detto - revocabile (e quindi fiscalmente irrilevante ai fini delle imposte dirette, come previsto nella circolare n.48/E del 6/8/2007), il contribuente:

  • chiede se, con riferimento ai redditi realizzati dal Trust nel corso del 2018, possano ritenersi valide le suddette opzioni del risparmio amministrato e gestito: ciò in quanto gli artt.6 e 7 del citato Decr.Lgs. prevedono che l'opzione per tali regimi di imposizione sostitutiva debba essere esercitata per iscritto dal "contribuente" e tale soggetto nel caso in esame - essendo il Trust revocabile - sarebbe individuabile nel Disponente; 

  • chiede conferma in merito alla possibilità di attribuire al Disponente i crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero e le ritenute a titolo di acconto applicate nei confronti del Trust (o del Trustee per conto del Trust) in relazione ai redditi realizzati sui beni costituenti il Fondo nel corso del 2018 che non rientrano nell'ambito applicativo del regime del risparmio amministrato e/o del regime del risparmio gestito, nonché con riferimento ai redditi realizzati o maturati sulle Relazioni Bancarie qualora fosse disconosciuta la validità delle opzioni per il regime del risparmio amministrato e per il regime del risparmio gestito, esercitate dal Trustee per conto del Trust; 

  • segnala che mentre l'istituto bancario che gestisce la Relazione B considera il Trust come fiscalmente non esistente (e dunque adempie ai propri obblighi di sostituto di imposta come se il titolare di tale Relazione fosse direttamente individuabile nel Disponente), gli altri intermediari che gestiscono la Relazione A e la Relazione C riconoscono il Trust fiscalmente esistente.

La Risposta e le Conclusioni dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia prende le mosse dalla Circolare citata dal contribuente, per la quale il trust revocabile "pure ammesso in alcuni ordinamenti, ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d'imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente" secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza. 

Tanto premesso, l'Agenzia conclude che anche le opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito ex artt.6 e 7 del citato Decr.Lgs. esercitate dal Trustee (ovvero dalla Fiduciaria) per conto del Trust, esplicano la loro validità nei confronti del Disponente, precisando quanto segue: "A tal fine il Disponente o il Trustee sono tenuti ad informare tempestivamente l'intermediario o il gestore affinché quest'ultimi possano adempiere ai propri obblighi fiscali correttamente. In particolare, l'intermediario e il gestore delle Relazioni Bancarie, informati dell'inesistenza del Trust ai fini dell'imposta sul reddito, devono applicare i predetti regimi di imposizione sostitutiva avendo riguardo al Disponente quale titolare delle Relazioni. Al riguardo, si precisa che l'effettiva imposizione dei redditi prodotti dal Trust inesistente deve avvenire nei confronti del Disponente nel rispetto delle regole previste dall'ordinamento tributario riguardo alla natura di tale soggetto, ossia delle persone fisiche. Relativamente ai redditi di capitale realizzati nel 2018, derivanti da partecipazioni di natura non qualificata che - come dichiarato dall'Istante - non sono stati assoggettati a ritenuta o imposizione sostitutiva da parte dell'intermediario o del gestore, il Disponente dovrà indicare tali redditi nella propria dichiarazione annuale ed applicare l'imposta sostitutiva del 26 per cento. Trattandosi, nel caso di specie, di redditi di fonte estera che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo del Disponente, tali redditi non danno diritto al credito d'imposta sulle imposte pagate all'estero in via definitiva. Si ricorda, infatti, che l'attribuzione del predetto credito è regolata nell'ordinamento nazionale dall'articolo 165 del Tuir il cui comma 1 dispone che "Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione". Ai fini della dichiarazione di tali redditi, si fa presente, inoltre, che non è possibile indicare il c.d. "netto frontiera" come prospettato dall'Istante. Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, se detti utili sono percepiti per il tramite di uno dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Tuir "sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale ... qualificati e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico e non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento (n.d.r. ora 26 per cento) a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione". Il primo periodo del successivo comma 4-bis precisa che "le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero". Nel caso in cui, invece, la materiale riscossione degli utili distribuiti dai soggetti non residenti non dovesse avvenire per il tramite di un intermediario residente che interviene nella riscossione del reddito in qualità di sostituto d'imposta, trova applicazione l'articolo 18 del Tuir, il quale dispone che tali redditi devono essere assoggettati in Italia ad un'imposizione sostitutiva da applicare all'utile distribuito dal soggetto non residente, che va considerato al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo".

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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