Trust ONLUS e Terzo Settore

Contattaci per maggiori informazioni
Trust ONLUS e Terzo Settore

Trust ONLUS e Codice del Terzo Settore

Il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) all’art.4, prevede la possibilità di istituire un Trust operante nel terzo settore ed in particolare un Trust ONLUS.

Nell’elencare gli Enti del terzo settore (Ets), infatti, detto Codice introduce una categoria residuale composta dagli «altri enti di carattere privato diversi dalle società» costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Tassazione del Trust ONLUS e le sue Caratteristiche

Alla luce delle opinioni espresse dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia per il terzo settore (quest’ultima è stata soppressa dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e le sue funzioni sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), affinché il trust possa ottenere la qualifica di ONLUS occorre che l’atto istitutivo sia redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e che esso possieda le seguenti caratteristiche:

  1. lo scopo dev’essere costituito dal perseguimento di finalità di "solidarietà sociale", requisito che si realizza nel caso in cui il trust operi in uno dei settori tassativamente indicati dal legislatore oppure, nei casi del cosiddetto "solidarismo condizionato", qualora il trust rivolga la propria attività a beneficio di soggetti svantaggiati;

  2. dev’essere irrevocabile;

  3. non deve annoverare tra i beneficiari il disponente;

  4. deve contenere un divieto per il trustee di distribuire utili, nonché l'obbligo in capo a costui di impiegarli, assieme agli eventuali residui di gestione, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e/o di attività "connesse" e di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

  5. dev’essere previsto che, in caso di perdita della qualifica di ONLUS, il patrimonio sia devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del Ministero;

  6. la denominazione del trust deve contenere l'acronimo “ONLUS;

  7. la legge regolatrice del trust non deve recare norme che siano di ostacolo al perseguimento delle finalità di solidarietà sociale del trust ed alla devoluzione dei beni che deve essere effettuata, come si è detto alla lettera e), in caso di perdita della qualità di Onlus;

  8. deve trattarsi preferibilmente di un trust “opaco” (cfr la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.38/E/2011).

Rapporti tra Trust ONLUS e Trust Dopo di Noi

A tale ultimo proposito, va evidenziato che è dubbio se possa essere qualificato come Onlus un trust con finalità assistenziali a favore di un soggetto svantaggiato persona fisica, anche se in questi casi si potrà sicuramente ricorrere ad un ordinario trust assistenziale o ad un trust del Dopo di Noi.

La ONLUS può rivestire la qualità di Trustee?

Sulla compatibilità del trust con il mondo Onlus, infine, si è autorevolmente pronunciato il Ministero che, interpellato per un parere preventivo in ordine alla cancellazione di una Fondazione dall’Anagrafe delle Onlus, ha ribadito la possibilità per essa di rivestire l’ufficio di trustee, ritenendo che “l’attività di gestione di trusts da parte della Fondazione de qua non sia di ostacolo ai fini del legittimo godimento della qualifica di Onlus, purché tale attività conformemente alla legge consenta di realizzare finalità sociali e di tutela dei soggetti deboli” rappresentando tale attività gestoria l’esercizio di attività accessoria, direttamente connessa a quella istituzionale.

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

Può interessarti anche:

Contattaci

Informato ai sensi dell’informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il/la Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, per gestire la presente richiesta di informazioni.