Trust Interposto e Distribuzione di Dividendi Societari: una sentenza tributaria

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Trust Interposto e Distribuzione di Dividendi Societari: una sentenza tributaria

Una vicenda che impone Cautela: un Trust Autodichiarato istituito per Distribuire dei Dividendi

Tizio, coniugato con Tizia, istituisce un trust familiare autodichiarato avente ad oggetto la sua partecipazione azionaria nella Alfa s.p.a.

Tizio risulta essere, altresì, uno dei beneficiari del trust.

Nell'anno 2009 la Alfa s.p.a. distribuisce al trust (cioè al disponente-trustee Tizio) un dividendo del rilevante importo di circa euro 1.900.000, il quale subisce, ai sensi di legge, una tassazione del 5%.

L'Agenzia delle Entrate notifica, però, a Tizio un avviso di accertamento in cui, ritenendo che il trust suddetto sia struttura da costui meramente interposta (stante la coincidenza fra disponente, trustee e beneficiario), gli richiede - imputandogli la percezione a titolo personale del suddetto reddito di capitale - l'importo di circa euro 300.000 per IRPEF non pagata (oltre a sanzioni ed accessori vari).

L'Agenzia applica, insomma, i principii contenuti nella circolare n°61 del 27/12/2010, ritenendo che il trust istituito da Tizio non abbia affatto determinato il suo spossessamento rispetto alle azioni in trust e che la sua sola ragion d'essere sia, in realtà, il conseguimento di una minor tassazione sui dividendi distribuiti dalla Alfa s.p.a.

Il ricorso del contribuente viene respinto sia dalla Commissione Tributaria di primo grado di Trento, con sentenza del 7/7/2015, sia dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza del 6/5/2019.

Conclusioni, Critiche ed Osservazioni Finali

In sede di istituzione di un trust, occorre avere estrema cautela sia nell'impiego del trust autodichiarato che nella predisposizione delle clausole regolanti le modalità della gestione del trustee ed i poteri del disponente di influire sulla medesima, evitando situazioni nelle quali (com'è accaduto nella vicenda sopra descritta) già dalla lettura dell'atto istitutivo risulta evidente il rischio di ricevere contestazioni di natura fiscale.

Né va dimenticato che un trust mal redatto può essere disconosciuto non solo dall'Agenzia delle Entrate, ma anche da eventuali creditori del disponente, rivelandosi così inidoneo ad impedire l'aggressione, da parte di costoro, dei beni in trust.

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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