Trust Liquidatorio e Revocatoria: una Sentenza Discutibile

Contattaci per maggiori informazioni
Trust Liquidatorio e Revocatoria: una Sentenza Discutibile

Il caso: la revocatoria di un Trust Liquidatorio istituito per soddisfare i creditori del Disponente 

Tizio, pieno di debiti, istituisce un trust autodichiarato (assumendo dunque la qualifica di trustee) nel quale trasferisce tutti gli immobili di sua proprietà.

Finalità dichiarata del trust è quella di alienare gli immobili onde con il ricavato soddisfare i vari creditori del disponente, fra i quali vi è la banca Alfa; ove vi sia un residuo di liquidità, esso spetterà allo stesso Tizio.

Una volta venuta a conoscenza del trust (il quale è stato istituito da Tizio senza consultare i propri creditori), la banca Alfa lo impugna con azione revocatoria, convenendo in giudizio il disponente-trustee Tizio.

Quest'ultimo tenta di resistere alla domanda della banca adducendo che il trust, essendo finalizzato al pagamento di debiti, è atto oneroso il quale va esente da revocatoria ai sensi dell'art.2901 terzo comma cc (per il quale "Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto").

La decisione della Cassazione 

Tizio soccombe sia in primo grado che in appello ed identico risultato egli ottiene innanzi alla Cassazione, la cui ordinanza n°16027 del 2020 infatti statuisce che il trust stipulato da Tizio:

  1. non costituisce atto di adempimento di debiti scaduti perché è tale solo l'atto che estingue il debito e non anche l'atto che (come il trust liquidatorio) programma la sua estinzione in futuro;

  2. è un atto gratuito, perché lo stesso disponente Tizio vi figura come beneficiario dell'eventuale residuo della liquidazione.

Qualche Osservazione sulla Sentenza

L'argomento sub a) utilizzato dalla sentenza è del tutto condivisibile: l'esenzione da revocatoria dell'atto di adempimento di un debito, infatti, si giustifica perché trattasi di un atto che il debitore è obbligato a compiere (e non rimesso alla scelta del debitore): la stipula di un trust liquidatorio, al contrario, non è affatto una scelta obbligata per il debitore.

Non condivisibile è, invece, l'argomento sub b) utilizzato dalla sentenza: stipulando un trust del genere, infatti, Tizio non intende arricchire né i suoi creditori (che riceveranno quanto loro spetta) né se medesimo (l'eventuale residuo della liquidazione, infatti, spetta a lui perché non è necessario a pagare i suoi creditori).

Il trust in esame è dunque un atto oneroso.

Qui si innesta dunque una questione di cui la sentenza, a causa della sua erronea tesi secondo la quale il trust era atto gratuito, non si è occupata.

Per ottenere la revoca di un atto oneroso, infatti, occorre provare la mala fede dei soggetti che dal negozio trarrebbero vantaggio, soggetti che nel nostro caso sono i vari creditori di Tizio indicati nel trust come beneficiari della liquidazione dei beni in trust.

Tale prova, però, non era stata fornita dalla banca Alfa, la cui domanda revocatoria dunque, se il trust fosse stato correttamente qualificato come atto oneroso, ben avrebbe potuto essere respinta.

Questioni aperte

Un'ulteriore questione di cui la sentenza non si è occupata è la seguente: la banca Alfa ha convenuto in giudizio solo il disponente Tizio, e non anche gli altri creditori beneficiari del trust: ella avrebbe dovuto o meno coinvolgere nel giudizio anche costoro?

Il tema non può essere affrontato in questa sede: basti solo accennare al fatto che vi sono sentenze per le quali tale coinvolgimento è necessario quando il trust è atto oneroso.

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

Può interessarti anche:

Contattaci

Informato ai sensi dell’informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il/la Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, per gestire la presente richiesta di informazioni.