I tradizionali strumenti di tutela del creditore del disponente, come noto, sono l'azione revocatoria e il pignoramento diretto ex art.2929-bis cc.
Un trust stipulato dal disponente per frodare i propri creditori può essere attaccato da costoro in vari modi alternativi.
In primo luogo è possibile impugnarlo, nei 5 anni successivi alla sua stipula, con l'azione revocatoria: una volta ottenuta una sentenza favorevole, infatti, il creditore potrà pignorare i beni in trust come se essi non fossero mai stati oggetto di un trust.
L'inconveniente di tale strumento di tutela è, però, rappresentato dalla notoria lunghezza delle liti giudiziarie: il pignoramento dei beni in trust da parte del creditore del disponente, infatti, non sarà possibile se non dopo che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria sarà diventata definitiva (cioè passata in giudicato perché non ulteriormente impugnabile).
Ciò significa, dunque, che anche nei casi in cui il trust è stato palesemente istituito per frodare il creditore del disponente e dunque la causa revocatoria ha un esito scontato, costui dovrà attendere molti anni prima di poter pignorare i beni in trust: basterà infatti che la sentenza sfavorevole al disponente sia impugnata in appello e poi in cassazione, in modo da impedirle, per il maggior tempo possibile, di divenire definitiva.
È proprio per tale ragione che in data 27 giugno 2015 è stato inserito nel nostro codice civile l'art.2929-bis cc.
Tale norma consente, infatti, al creditore del disponente di pignorare i beni in trust direttamente (cioè senza bisogno di passare per le lungaggini dell'azione revocatoria) ove vi siano i seguenti presupposti:
se il trust stipulato dal disponente suo debitore può considerarsi a titolo gratuito, cioè se esso mira a realizzare una liberalità (come accade nella tipologia di trust forse più diffusa, cioè nel trust familiare);
se tale trust è stato stipulato dal disponente quando il credito del disponente già esisteva;
se il creditore è munito di un titolo esecutivo, cioè se il suo credito risulta da un atto o da un provvedimento giudiziario che, secondo la legge, consente di pignorare beni del debitore (si pensi ad un decreto Ingiuntivo munito di efficacia, sia essa provvisoria o definitiva);
se il pignoramento dei beni in trust viene trascritto in Conservatoria nell'anno successivo al momento in cui è stata trascritta l'istituzione del trust.
Se tale strumento di tutela ha il pregio di consentire - come detto - il pignoramento dei beni in trust senza dover prima ricorrere all'azione revocatoria, anche in questo caso vi sono degli inconvenienti, poiché:
esso non può essere utilizzato da qualunque creditore del disponente, ma solo dai creditori il cui credito è sorto prima della stipula del trust e muniti di titolo esecutivo;
esso non può essere utilizzato contro qualunque trust, ma solo contro quelli a titolo gratuito;
il termine da rispettare per poterlo utilizzare è piuttosto breve (un anno dalla trascrizione del trust).
Va a questo punto evidenziato che esiste un ulteriore (e poco conosciuto) strumento di tutela del creditore del disponente che sia munito di un titolo esecutivo.
Egli infatti può - com'è stato deciso da varie pronunzie giudiziarie - pignorare i beni in trust anche senza far uso né dell'azione revocatoria ed anche se non vi sono i presupposti indicati dall'art.2929-bis cc, se il trust stipulato dal suo debitore è stato così malamente redatto da doversi ritenersi nullo (e dunque privo di effetti).
Tanto per fare un esempio, nella vicenda oggetto di Trib.Pavia 12 giugno 2014 Tizio, poco dopo esser stato condannato in appello alla corresponsione a Caio di una certa somma, aveva stipulato un trust autodichiarato immobiliare del quale egli era, altresì, l’unico beneficiario (il trust era stato infatti da egli costituito "per il soddisfacimento dei propri bisogni familiari al fine di assicurarsi il mantenimento dell’attuale tenore e qualità di vita, la cura e l’assistenza personale e medica").
Il creditore Caio aveva pignorato l'immobile in trust ugualmente (cioè come se il trust non esistesse) ed il debitore Tizio si era opposto a tale pignoramento: il giudice gli ha però dato torto poiché tale trust, riunendo nel medesimo soggetto la qualità di disponente, trustee e beneficiario, doveva ritenersi nullo (lo stesso principio è stato applicato, più di recente ed in una fattispecie analoga, da Trib.Roma 31 maggio 2019).
Degno di menzione è anche Appello Bologna 11 novembre 2019 (che ha confermato Trib.Bologna 9 gennaio 2014).
In questo caso una banca creditrice di una società insolvente aveva pignorato gli immobili posti in trust da un fideiussore di essa per sottrarsi al pagamento e quest'ultimo si era opposto a tale pignoramento: anche in questo caso, però, il giudice gli ha dato torto ritenendo il trust affetto da nullità.
In questo caso tale nullità è stata affermata in quanto dalle clausole del trust emergeva che il disponente aveva conservato l'assoluto controllo dei beni in trust: egli si era, infatti, attribuito il potere di revocare sia il trustee che il guardiano e quest'ultimo aveva preventivamente rinunziato ad agire contro il trustee in caso di sua inadempienza (in tal modo accettando di venir relegato dal disponente ad un ruolo di controllo meramente formale).
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze