La Guardia di Finanza aveva redatto un processo verbale di constatazione nei confronti della Alfa s.r.l. (società in stato di dissesto e che sarebbe poi fallita), dal quale risultava che Tizio (socio e amministratore unico della Alfa s.r.I.) nonché suo figlio Caio avevano posto in essere una serie di atti di straordinaria amministrazione privi di logica economica e finalizzati unicamente al depauperamento del patrimonio della società, "mediante la costituzione di nuove società e di trust, riconducibili alla medesima compagine societaria nelle quali erano confluite tutte le attività mobiliari e immobiliari" della Alfa s.r.l.
In particolare, erano stati costituiti ben tre trust i cui trustee erano subentrati alla Alfa s.r.l. nella titolarità del ramo di azienda inerente all'attività edile ed agli investimenti immobiliari, al fine di mettere al riparo i beni che ne facevano parte da eventuali azioni creditorie del fisco.
Ne era seguita la notifica alla Alfa s.r.l., da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un avviso di accertamento in cui le venivano contestate, relativamente all'anno di imposta 2009:
l'omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi;
l'omessa dichiarazione di operazioni effettuate in annualità precedenti con Iva a esigibilità differita;
l'omessa dichiarazione di operazioni con Iva esigibile nell'anno.
Tanto premesso, l'Agenzia richiedeva il pagamento di una maggiore Ires e di una maggiore Iva.
Tale avviso di accertamento era stato altresì notificato, a titolo di responsabilità solidale con la Alfa s.r.l.:
a Tizio;
a Caio;
ai tre trust costituiti, per le ragioni esposte, in frode al fisco.
Ciò facendo leva sull'art.14 del Decreto Legislativo n°472 del 1997, che tale responsabilità solidale prevede a carico del cessionario di un'azienda di titolarità del contribuente.
Va evidenziato che tale norma, introducendo misure antielusive a tutela dei crediti tributari, costituisce una disciplina speciale rispetto all'art.2560 secondo comma c.c., per il quale la responsabilità solidale del cessionario di azienda sussiste solo per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori.
Avverso tale l'avviso di accertamento era stato proposto ricorso, il quale però era stato respinto sia dalla CTP di Udine che dalla CTR del Friuli Venezia Giulia.
Secondo quest'ultima, in particolare:
"sussisteva il requisito della colpevolezza, atteso che tutti i trust erano riconducibili ai medesimi soggetti, cioè a Tizio, Caio ed alle società dagli stessi amministrate, ed erano stati costituiti per subentrare ad Alfa s.r.l. nel ramo di azienda edile e di investimenti immobiliari, mettendo consapevolmente al riparo i beni da eventuali azioni creditorie erariali";
"erano da considerarsi legittimi i titoli sulla cui base era stata attribuita la responsabilità dei contribuenti e sussistente il vincolo di solidarietà passiva dipendente con la Alfa s.r.I.", poiché "la finalità dei diversi atti negoziali posti in essere, consistenti nella costituzione e proliferazione di società e di trust in strettissima successione temporale, riconducibili a soggetti ricompresi nel medesimo nucleo familiare nonché parti dell'originaria compagine della Alfa s.r.I., poi fallita, era stata unicamente quella di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva da parte di altra società avente la stessa sede, medesimi cantieri e identico personale, realizzando, in tal modo, un'unitaria operazione elusiva, finalizzata a omettere il versamento dell'Iva e di dichiarare i redditi prodotti nell'anno 2009, distraendo il patrimonio al fine di rendere inesigibile qualsiasi atto di recupero".
Era stato dunque proposto ricorso per cassazione, nel quale in particolare veniva contestata la sussistenza del presupposto per invocare la responsabilità solidale dei tre trustee, cioè l'esistenza di una cessione di azienda in loro favore.
Con la sentenza della Cassazione n°14978 del 15 luglio 2020, però, tale impugnazione è stata respinta, in particolare rilevando che la cessione di azienda sussiste anche nel caso in cui - come era avvenuto nella vicenda in esame - "la stessa avviene in via di fatto", cioè nel caso "in cui il cessionario di fatto continua un'attività commerciale altrui, negli stessi locali del "cedente di fatto", dopo avervi cambiato la ditta o l'insegna", senza che sussistano "convincenti ed apprezzabili ragioni economico gestionali sottese alle diverse operazioni negoziali realizzate".
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze